Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1113 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1113 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALESCI ANTONINO N. IL 31/07/1976
avverso la sentenza n. 2615/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/10/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato quella
emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal locale Tribunale, che aveva
condannato Alesci Antonino per associazione mafiosa.
Secondo l’accusa, condivisa dai giudici di merito, l’Alesci, già condannato

Giudice Francesco (esponente apicale del clan mafioso operante nel territorio di
Vittoria), di reinserimento nel clan, da cui si era allontanato, e ricevette
immediatamente l’incarico di uccidere La Rocca Carmelo, nonché una pistola
funzionale allo scopo. Nessun rilievo assume – aggiungono i giudici – la
circostanza che, pochi giorni dopo, l’Alesci prese a collaborare con l’Autorità
Giudiziaria, trattandosi di comportamento che assume rilevanza ai fini
dell’applicazione dell’attenuante speciale di cui all’art. 8 della L. 203/91, ma non
fa venir meno la sua pregressa adesione al sodalizio.
2.

Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per

Cassazione, nell’interesse dell’imputato, l’avv. Roberto D’Amelio per erronea
applicazione dell’art. 416/bis cod. pen. e per manifesta illogicità della
motivazione. Deduce che erroneamente i giudici hanno ritenuto integrato il reato
in base alla “labiale accettazione” – da parte di Alesci – della proposta, avanzata
da Giudice, di entrare a far parte del clan, senza tener conto della rottura del
pactum sceleris; vale a dire, della “volontà concreta di non mettere in pratica
l’accordo delittuoso ab initio, non commettendo l’omicidio di Carmelo La Rocca
insieme ai suoi sodali”. Lamenta, inoltre, che non si sia tenuto conto della
desistenza posta in essere dall’imputato, in relazione all’omicidio programmato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
In tema di associazione di tipo mafioso, la giurisprudenza di legittimità si è
venuta assestando – sulla falsariga della pronuncia, ormai risalente, delle Sezioni
Unite n. 33748 del 12/7/2005 – nel senso che la condotta di partecipazione è
riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con
il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di
appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale
l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione
dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (in questo senso, anche
2

per associazione mafiosa, accettò la proposta, insistentemente avanzata da

Cass. nn. n. 53675 del 10/12/2014. N. 18797 del 2012 Rv. 252827, N. 49757
del 2012 Rv. 254112; 1479 del 11/12/2007). Ne consegue, che la condotta
associativa implica la conclusione – in maniera implicita o esplicita – di un
“pactum sceleris” fra il singolo e l’organizzazione criminale, in forza del quale il
primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello
scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l’organizzazione lo
riconosce ed include nella propria struttura (Cass., n. 4105 del 12/11/2010).
E’ sulla base di tali princìpi che va affermata la piena legittimità e indiscutibile
logicità della sentenza impugnata, la quale ha ravvisato una condotta di

Giudice (capo mafioso), di “reinserimento” nella compagine associativa, per il
perseguimento dei fini propri dell’associazione; accettazione proveniente da un
soggetto già membro di quella stessa associazione, da cui si era allontanato.
Tale “accettazione” implicò, infatti, per Alesci, la condivisione degli scopi e dei
metodi dell’associazione – peraltro, già perfettamente a lui noti – e il
rafforzamento della compagine associativa, assicurato dall’aumento del numero
dei suoi membri e dal rafforzamento dei propositi criminosi dei sodali, resi più
sicuri dalla partecipazione di un membro di collaudata esperienza. Peraltro, tale
adesione non comportò affatto – come sostenuto dal ricorrente – una
“accettazione labiale” dei fini e dei metodi dell’associazione, ma il pieno
inserimento nelle dinamiche associative, tant’è che Alesci accettò di partecipare
all’omicidio – programmato – di La Rocca Carmelo e chiese ed ottenne, a tal fine,
la consegna di una pistola. Il fatto che, successivamente, si dissociò dal sodalizio
e, fortunatamente, dal proposito omicidiario, non fece certamente venir meno la
precedente adesione, ma, come correttamente rilevato dai giudici di merito, ha
reso applicabile nei suoi confronti la previsione dell’art. 8 d.l. n. 152/91 ed il
conseguente riconoscimento, a suo favore, dei sostanziosi sconti di pena previsti
dalla norma citata.
Del tutto improprio, infine, è il riferimento – fatto dal ricorrente – alla desistenza
volontaria, giacché questa riguardò l’omicidio di La Rocca; non certo il reato
associativo, già completo di tutti i suoi elementi.
Consegue a tanto che il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7/10/2015

partecipazione nell’accettazione – da parte di Alesci – della proposta, fatta da

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