Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11129 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11129 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GIOIA ANTENISCA N. IL 25/10/1940
avverso la sentenza n. 1859/2011 TRIBUNALE di FOGGIA, del
30/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e . C A J■11-T t •
che ha concluso per
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Udito, per la pajte-Chie, l’Avv
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J OCLC.; e.4-00

a.Q.I4 A uJo ktf.
9.0

Data Udienza: 18/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30.10.2012 il Tribunale di Foggia, in composizione
monocratica, condannava Antenisca Di Gioia alla pena condizionalmente sospesa
di euro 350 di ammenda per il reato di cui all’art. 677 cod. pen., per non avere
provveduto ai necessari lavori per rimuovere il pericolo di crollo dell’immobile di
sua proprietà che versava in precarie condizioni di staticità e in parte crollava

2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia,
l’imputata deducendo la violazione di legge.
Il giudice non ha valutato e motivato l’effettiva conoscibilità oggettiva da
parte dell’imputata dello stato di pericolo dell’immobile anteriormente all’evento
cui sono seguiti gli accertamenti tecnici comunali che sono stati effettuati il
14.4.2009, ancorchè la contestazione indichi senza spiegazione la data del
24.4.2009. Lo stato di degrado, infatti, fu constatato soltanto a seguito del
distacco del materiale e, a seguito

di ciò,

l’imputata immediatamente ha

provveduto. Il giudice ha erroneamente ritenuto che l’evento, verificatosi in
maniera improvvisa ed imprevedibile,

fosse

significativo di uno stato di

manutenzione tale da ipotizzare la minaccia di rovina.
Lamenta, quindi, che il giudice non ha considerato la circostanza, desumibile
dal nota del geometra comunale acquisita, che al momento del sopralluogo era
presente un tecnico incaricato dalla proprietaria che dirigeva i lavori per la messa
in sicurezza; tanto dimostra la tempestiva esecuzione dei lavori urgenti con
conseguente insussistenza di colpevole inerzia dell’imputata.
Erroneamente è stata ritenuta la prova che l’immobile versasse in stato di
rovina, mentre si era verificato esclusivamente il distacco di un laterizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, è infondato e, pertanto deve essere
rigettato.
Il tribunale ha compiutamente argomentato in ordine alla configurabilità del
reato contestato facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da
questa Corte ed ancorando

l’affermazione

della penale responsabilità

dell’imputata alle circostanze di fatto accertate. In particolare, ha dato atto che,
a seguito di sopralluogo effettuato presso l’immobile di proprietà dell’imputata,
adibito a laboratorio dolciario, erano state accertate le pessime condizioni di
staticità del solaio dello stabile con conseguenti rischi per la pubblica incolumità
(ferri corrosi dalla ruggine e tavelle rotte). La cattiva manutenzione aveva
2

con conseguente pericolo per le persone.

provocato, altresì, il crollo di una componente del solaio dalla quale erano
derivate lesioni ad una persona guaribili in sei giorni. Ha sottolineato, altresì, che
solo in seguito a detto episodio la proprietaria aveva provveduto ad eseguire i
lavori necessari, pertanto, non vi era ragione di escludere la sussistenza
dell’elemento soggettivo.
Sono infondate le doglianze della ricorrente in ordine alla esistenza di
condizioni tali da rendere concreto il pericolo per la pubblica incolumità, atteso
che è stato dato atto che dal sopralluogo del tecnico comunale è emerso che lo

caso il concetto di «rovina» non comprende solo il crollo improvviso o lo
sfascio dell’edificio o della costruzione nella sua totalità, ma anche il distacco di
una parte non trascurabile dell’edificio o della costruzione.
La circostanza che ciò sia stato accertato al momento in cui si è verificato un
evento non rileva, non potendosi ritenere l’impossibilità assoluta di conoscere
tale condizione dell’immobile e tenuto conto che il reato previsto dall’art. 677
cod. pen. si realizza allorché il proprietario non si sia attivato per rimuovere le
cause del pericolo accertato, a nulla rilevando l’ignoranza dello stato di pericolo
in cui versa l’edificio (rientrando nella normale diligenza del proprietario di un
immobile curarne lo stato al fine di evitarne una rovina pericolosa per la pubblica
incolumità) e non essendo necessaria

una preventiva diffida, con specifica

previsione di un termine perentorio entro cui provvedere alla manutenzione
dell’immobile pericolante, da parte della pubblica autorità (Sez. 1, n. 5966 del
08/03/2000 – dep. 22/05/2000, La Lomia, rv. 216010; Sez. 1, n. 6596 del
17/01/2008 – dep. 12/02/2008, Corona, rv. 239127).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 18 febbraio 2014.

stato dell’immobile era tale da esporre a rischio la pubblica incolumità. In ogni

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