Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11127 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11127 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRISCO ANIELLO N. IL 20/08/1971
avverso l’ordinanza n. 2615/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
06/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
(,:p~m4z9à.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il

Uditi difensor Avv.;

– 7 MAR 2014

Data Udienza: 13/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 6.11.2013 il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto
da Prisco Aniello contro il provvedimento del Tribunale di Latina che aveva disatteso la
richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli
arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale in materia di stupefacenti,
conclusosi in primo grado con sentenza di condanna alla pena di anni cinque e mesi 4
di reclusione ed €. 20.000 di multa. Per quanto ancora interessa, i giudici di merito
hanno ritenuto che la precedente detenzione in carcere per un diverso procedimento

reiterazione di reati della stessa specie e che la detenzione domiciliare appariva
inidonea a tale fine.
2. Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione deducendo, ai sensi dell’art.
606 lett. b) ed e) cpp l’inosservanza degli artt. 274 e 275 cpp nonché il difetto di
motivazione. Rileva in particolare che il Tribunale del Riesame ha dedotto il pericolo di
recidiva in ragione di una precedente vicenda giudiziaria omettendo, tuttavia, di
considerare che rispetto a tale vicenda egli era stato coinvolto, suo malgrado, in
ragione di un errore di persona. Ritiene apodittica l’affermazione secondo cui assai
raramente la misura autocustodiale domestica può essere ritenuta idonea a prevenire
il pericolo di reiterazione di reati di spaccio; rimprovera al Tribunale di non avere
valutato che il luogo indicato per esecuzione della misura degli arresti domiciliari (la
provincia di Avellino) era diverso da quello dei fatti contestati e quindi non aveva
nessuna attinenza con i fatti stessi. Ancora, rimprovera al Tribunale di non avere
considerato che la premessa della pluralità delle condotte contestate è stata abbattuta
dalla pronuncia di assoluzione rispetto a ben due dei tre capi di imputazione. Infine,
evidenzia il mancato rilievo, da parte dei giudici di merito, dell’incensuratezza,
dell’assenza di ulteriori carichi pendenti, della mancanza di precedenti penali per
evasione e del periodo di oltre un anno di detenzione in carcere già sofferto, tutti dati
che – a suo dire – se adeguatamente valutati, avrebbero consentito di rivedere le
esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come
parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili
nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento
coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della
perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che
concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione
possibile della libertà personale (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011 Cc.
dep. 22/04/2011 Rv. 249324).

2

sempre in materia di stupefacenti non era valsa a dissuadere l’imputato dalla

L’art. 292 cod. proc. pen., in attuazione dell’obbligo costituzionale, sancito per
tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e, specificamente, per
qualsiasi atto di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost., comma 1), stabilisce
proprio, quale contenuto essenziale dell’ordinanza “de libertate” del giudice,
“l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in
concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono
desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza”. Il primo comma dell’art. 275
cpp impone al giudice di tener conto, nel disporre le misure cautelari, della specifica

soddisfare nel caso concreto (cfr. cass. Sez. 6, Sentenza n. 18728 del 19/04/2012 Cc.
dep. 16/05/2012 Rv. 252645).
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma (cfr,. pag. 5) ha innanzitutto escluso
che dagli atti dell’altro procedimento emergesse il “preteso errore di persona”, ed ha
osservato anzi che l’odierno imputato era stato compiutamente identificato, citando in
proposito alcuni passaggi dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona. Ha
quindi motivato sulla persistenza delle esigenze cautelari poste a base della custodia in
carcere, osservando che nemmeno la sottoposizione ad un precedente procedimento,
per il quale l’odierno ricorrente subì un (sia pur breve) periodo di detenzione in carcere
ha avuto quell’efficacia dissuasiva che pure la detenzione dovrebbe produrre; ha quindi
ritenuto che l’attività di spaccio, confezionamento e custodia di stupefacenti potrebbe
essere continuata anche in regime di arresti domiciliari.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale non ha
ignorato il luogo indicato per l’esecuzione della misura alternativa alla detenzione in
carcere, laddove ha indicato in premessa l’abitazione di Cerullo Giovanni in Pietradefusi
(AV), via San Giuseppe n. 7 ed evidentemente ha reputato, seppur implicitamente,
irrilevante tale dato di fatto. Lo stesso vale per l’assoluzione riportata in relazione agli
altri due episodi: il giudice di merito ha ritenuto di dare peso alla condotta sub a (che
riguardava la cessione di 250 grammi di cocaina).
In definitiva, la motivazione dell’impugnata ordinanza si snoda attraverso un
percorso argomentativo giuridicamente corretto e logicamente coerente e quindi si
sottrae alla censura.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La
Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cpp.
Così deciso in Roma, il 13.2. 2014.

idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da

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