Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11126 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11126 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

Data Udienza: 13/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAOLINI MICHAEL N. IL 29/12/1990
avverso l’ordinanza n. 338/2013 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
04/10/2003
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
19e/sentite le conclusioni del PG Dott. ..A./
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RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 12/9/2013,
applicava nei confronti di Michael Paolini, indagato per il reato ex artt. 99
cod.pen., 73, co. 1 bis, d.P.R. 309/90, la misura cautelare degli arresti

Il Tribunale di Ancona, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame
avanzata nell’interesse del prevenuto, tendente alla revoca della
restrizione disposta, con provvedimento del 4/10/2013, ne ha
confermato il mantenimento.
Propone ricorso per cassazione il Paolini personalmente, contestando la
sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto egli non potrebbe, neppure
in maniera meramente ipotetica, reiterare o tentare di reiterare gli illeciti
contestati; peraltro, il decidente non ha tenuto conto di quanto dichiarato
dallo stesso in sede di convalida dell’arresto, cioè che lo stupefacente
rinvenuto era destinato a suo uso personale; in subordine, il Tribunale
avrebbe potuto sostituire la misura in atto con una meno gravosa, quale
l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, è da ritenere
logica e corretta.
Con il motivo di annullamento si eccepisce la non ravvisabilità delle
esigenze cautelari, poste dal gip, prima, e, di poi, confermate dal
Tribunale, a sostegno della applicazione della misura restrittiva, visto che

i

domiciliari.

il prevenuto non sarebbe nelle condizioni di commettere ulteriori azioni
reiterative di quelle contestate, in dipendenza della sottrazione, a seguito
dell’eseguito sequestro, di tutto il materiale nella disponibilità dello
stesso, assenta mente riconducibile alle condotte delittuose contestate.

ritenute determinanti il mantenimento degli arresti domiciliari,
evidenziando come sussista il pericolo di reiterazione di reati della stessa
specie, in quanto l’indagato risulta privo di attività lavorativa, circostanza,
questa, che fa ritenere che il Paolini viva dei proventi dell’attività di
spaccio di stupefacenti; inoltre, a conferma della non occasionalità del
fatto, l’indagato è stato trovato in possesso di appunti con nomi e cifre da
corrispondere, con netta evidenza riferiti a pregresse cessioni di droga; da
ultimo il prevenuto è gravato da recente precedente specifico,
comprovante che l’esperienza detentiva e la condanna, già subite, non
hanno avuto alcun effetto dissuasivo nei suoi confronti.
Gli elementi indicati hanno, quindi, a giusta ragione, determinato il
Tribunale a rigettare l’istanza di riesame, con l’escludere che l’esigenza
ravvisata possa essere salvaguardata da una misura non detentiva.
Osservasi che l’ordinamento non conferisce a questa Corte alcun potere
di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi„ né alcun potere di riconsiderazione
delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute
adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed
insindacabile del giudice cui è stata richiesta la applicazione della misura
cautelare e del Tribunale del riesame.

Sul punto il giudice del merito ha esaustivamente specificato le ragioni

Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame
dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente
a due requisiti, uno di carattere positivo, l’altro di carattere negativo, il
cui possesso rende l’atto insindacabile: la esposizione delle ragioni
della esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento ( ex
multis Cass. 24/10/1996, n. 2050 ); requisiti ravvisabili nell’impugnata
ordinanza.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Paolini abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen, deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, equitativamente determinata in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 13/2/2014.

giuridicamente significative che lo hanno determinato; l’assenza nel testo

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