Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11122 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11122 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Pappano Antonio

nato l’1.6.1950

avverso il decreto del 19.3.2012
del GIP del Tribunale di Torino
nei confronti di :
Boicu Cornel
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P.G., dr.ssa M. Giuseppina Fodaroni,
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

1

Data Udienza: 21/01/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale di Pappano Antonio,
persona offesa nel procedimento penale n.2932/12K R.G. nei confronti di Boicu Cornel.
Premesso che la persona offesa ha avuto conoscenza della richiesta e del decreto di
archiviazione solo in data 12.4.2013, denuncia la inosservanza dell’art.408 co.2 c.p.p., avendo
la Procura della Repubblica di Torino omesso di informare la parte lesa della richiesta di
archiviazione, nonostante espressa istanza in tal senso contenuta sia nella denuncia querela
che nel successivo atto di nomina del difensore di fiducia.
Risulta violato, quindi, il diritto della medesima persona offesa a proporre opposizione
all’archiviazione, con conseguente nullità insanabile ex art.127 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.
2. A norma dell’art.408 comma 2 c.p.p. la richiesta di archiviazione è notificata, a cura del
p.m., “alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione,
abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione”.
E’ pacifico che la notifica della richiesta di archiviazione non sia stata effettuata (pur avendo il
denunciante richiesto espressamente di voler essere informato circa l’eventuale archiviazione)
e che quindi il Pappano non sia stato posto in condizione di poter proporre opposizione ai sensi
dell’art.408 comma 3 c.p.p.
2.1. Senonchè il ricorrente, secondo le sue stesse prospettazioni, non può considerarsi persona
offesa.
“E’ noto che la nozione di persona offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato, in
quanto la prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il
danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell’illecito penale
(cfr. sez. 5, 198304116, Bortolotti, RV 158854 a proposito del diritto di querela con
l’affermazione che la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è
legittimato ad esercitare l’azione civile nel processo penale). In particolare la persona offesa
dal reato deve essere individuata nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla
norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito, (dr. sez.
6, 200421090, Soddu, RV 228810).

1. Il GIP del Tribunale di Torino, con decreto in data 19.12.2012, in accoglimento della
richiesta del P.M., disponeva l’archiviazione degli atti relativi all’esposto denuncia di Pappano
Antonio per gli omessi interventi del Comune di Pianezza in ordine a presunti abusi edilizi
commessi da tale Boicu Cornel.

2.2. Con la denuncia Pappano Antonio chiedeva di procedere per abuso edilizio, abuso di ufficio
ed omissione di atti d’ufficio nei confronti di Boicu Cornel.
2.2.1. Quanto all’ abuso edilizio, è pacifico che il soggetto che assume di avere subito un
pregiudizio dalla edificazione abusiva non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiato, in
quanto parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è titolare degli interessi
attinenti alla tutela territorio protetti dalla norma incriminatrice (cfr. sez. 3, 14.1.2009 n. 6229,
P.O. in proc. Celentano ed altri, RV 242532; sez. 3, 15.7.2005 n. 26121, Rosato, RV 231952).
2.2.2. In ordine al reato di abuso di ufficio, finalizzato a recare un ingiusto vantaggio (nella
denuncia si assume che il Boicu avrebbe illegittimamente beneficiato del condono), l’unica
parte offesa è la pubblica amministrazione, e nessun altro soggetto privato assume la qualità
di persona offesa dal reato (cfr. sez. 6, 2003,39751, Mancini, RV 226936; conf. sez. 6,
2005,44999, P.O. in proc. Scierri e altro, RV 232625).
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il reato di cui all’art.323 c.p. ha, invece, natura
plurioffensiva quando l’abuso di ufficio sia finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto,

2

4

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile a norma dell’art.591 comma 1 lett.a) c.p.p., con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21.1.2014

perché è idoneo a ledere, oltre l’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza
della RA., il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal
comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale (cfr. ex multis Cass. Pen. Sez. 6 n.
17642 del 10.4.2008, conf. Cass.pen. sez. 6 n.13179 del 29.3.2012).
2.2.3. Quanto, infine, al reato di omissione di atti d’ufficio, come osservato dal RG. nella sua
requisitoria scritta, non è neppure prospettato che vi sia stato un inadempimento pur dopo la
diffida ad adempiere ex art.328 co.2 c.p. (solo in tal caso il reato si configura come
plurioffensivo idoneo a ledere anche gli interessi del privato, mentre nell’ipotesi dell’art.328
co.1 c.p. la fattispecie è monoffensiva).

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