Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1112 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1112 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) QALLIU BLEDI N. IL 17/11/1968
avverso la sentenza n. 3946/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/04/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Rea,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/11/2012

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione Qalliu Bledi avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 26
aprile 2010 con la quale è stata parzialmente riformata quella di primo grado, emessa all’esito di giudizio
abbreviato, e per l’effetto è stata ridotta la pena inflitta dal Gup , tra gli altri, al ricorrente latitante, in
ordine a due imputazioni ex articolo 73 legge stupefacenti (capi E3 ed E9), per fatti commessi nel luglio e
nel dicembre 2004.
In particolare, il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo E3), con il quale si è
dell’art. 110 cp, un quantitativo pari a 19 kg di eroina, con la specifica che questo era stato materialmente
ricevuto da Tomori- al quale l’aveva consegnata tal Zani non identificato- poi, in parte, successivamente
preso in carico dallo stesso ricorrente in due distinte occasioni : si era trattato, per la precisione, come
desunto da conversazioni intercettate, di un primo quantitativo pari a 7,5 kg di eroina e poi di un’ulteriore
chilogrammo; inoltre, il ricorrente è stato ritenuto responsabile della illecita co-detenzione di ulteriori 2 kg
di eroina accertata con riferimento ad un tempo di consumazione risalente ad alcuni mesi dopo la prima
condotta (Capo E9).
In sede di appello, come si evince dalla sentenza impugnata, il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di
gravame diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
La Corte d’appello, nel ritenere adeguata la pena richiesta dal Procuratore generale, pari a sette anni e due
di reclusione oltre alla multa (tenuto conto dell’aggravante di cui all’art. 80 comma due legge stupefacenti,
della continuazione e della diminuente per il rito) ha frmato di non poter escludere la circostanza
aggravante dell’ingente quantitativo, contestata con riferimento al primo reato.
Infatti la condotta concerneva complessivamente 19 kg di eroina, di cui 7,5 erano quelli gestiti in proprio
dal ricorrente e da ritenersi di buon livello di purezza alla luce del prezzo ricavato dalla vendita (€ 31.000)
come desunto dalle intercettazioni, e quindi idonei ad incrementare il consumo di un rilevante numero di
tossicodipendenti.
Il giudice dell’appello, in particolare, ha valorizzato la conclusione del primo giudice secondo cui anche a
ritenere che le unità di misura (“partita”) indicate nelle intercettazioni dovessero intendersi riferite non ad
1 kg ma a mezzo chilogrammo, se ne dovrebbe dedurre che il quantitativo di droga illecitamente detenuto
dagli imputati fosse comunque idoneo al confezionamento di un numero assai rilevante di dosi.
La Corte territoriale ha anche ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, addivenendo tuttavia ad una riduzione del trattamento sanzionatorio disposto
all’esito del giudizio di primo grado.
Deduce il ricorrente la violazione dell’articolo 80 comma 2 dpr n. 309 del 1990.
Il criterio adottato dalla Corte di merito (utilità della droga per un numero rilevante di tossicodipendenti)
sarebbe stato mal applicato con riferimento all’oggetto della condotta , da individuarsi in 7,5 kg di eroina,
venduta ad un prezzo di 31 mila euro.
Invero, trattandosi di dati ricavati soltanto da intercettazioni e non dall’analisi chimica della sostanza, il
giudizio sulla entità del quantitativo non dovrebbe essere espresso in termini assoluti, posto che dalle
conversazioni non può ricavarsi anche il dato relativo alle sostanze da taglio, tale da potere far variare
notevolmente la valutazione ponderale finale.
In particolare, anche solo utilizzando i dati delle conversazioni, si perverrebbe a rilievo che i 7 kg e mezzo di
eroina ritenuti quantitativo ingente, in realtà, essendo stati venduti ad un prezzo di 31 mila euro, e cioè a
quattro euro al grammo, non avrebbero dovuto essere ritenuti sostanza con un buon livello di
concentrazione come affermato dal giudice del merito, bensì eroina da strada.

contestato a Tomori, Qualliu, Lutaj Elton ed Ermir di avere illecitamente detenuto, in concorso ai sensi

Dal dato di comune esperienza che tal genere di droga presenta normalmente un livello di principio attivo
pari al 10%, se ne sarebbe dovuto inferire quello ulteriore che l’ oggetto della condotta in contestazione era
pari al più, a 750 g di sostanza pura, un quantitativo in genere non tale da comportare la contestazione
dell’aggravante ad opera della maggior parte delle Procure della Repubblica.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, essendo basato su ragioni al limite della ammissibilità.
Invero, balza all’evidenza che le osservazioni della difesa sono sviluppate con riferimento ad un
accertamento di fatto non corrispondente a quello accreditato nelle sentenze di merito.
detenzione, da parte di altri compiutati, di un quantitativo stimato in circa 19 chili di eroina, si dà atto che
il ricorrente è chiamato a rispondere della ricezione, tra le altre, di una partita di 7,5 chili della stessa
sostanza, ritenuta idonea, per il significativo dato ponderale, a configurare la detta aggravante speciale.
Ciò posto, deve anche evidenziarsi che di recente, le Sezioni unite di questa Corte sono intervenute sul
tema dell’ “ingente quantitativo” di sostanze stupefacenti, ponendo il criterio discretivo utile ad escludere,
in linea di principio ed in termini assoluti, la detta aggravante, senza, tuttavia, intaccare il potere del
giudice di motivarne la sussistenza o la insussistenza quando il detto criterio non trovi applicazione in
concreto: hanno affermato cioè il principio secondo cui l’aggravante in questione non è di norma
ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia),
determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale
valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata ( Sez. U, Sentenza n. 36258 del
24/05/2012 Ud. (dep. 20/09/2012) Rv. 253150).
Appare dunque evidente che si è in presenza, nella ipotesi in esame, di una valutazione in fatto
motivatamente prospettata dal giudice del merito, senza incorrere nella violazione del principio di diritto
enunciato dalle Sezioni unite .
Invero, il dato ponderale valorizzato dal giudice del merito è, innanzitutto, illustrato in termini plausibili ,
essendosi riferito il medesimo — espresso, nelle intercettazioni, in termini di “partita”- alla unità di misura
del chilogrammo, anche in ragione dell’ulteriore dato acquisito, concernente i ricavi complessivi, in alcune
decine di migliaia di euro. Si tratta, dunque, di un quantitativo destinato al soddisfacimento di un
amplissima rete di destinatari, calcolabile in termini di migliaia, e idoneo a far ritenere sussistente la
aggravante contestata.
E, anche ad accreditare il dato quantitativo come ricalcolato dalla difesa — peraltro sulla base di un
ragionamento svolto in termini fattuali, diversi da quelli accreditati in sentenza – e relativo ad una partita
complessiva contenente, in ipotesi, principio attivo pari a 750 grammi puri, la conclusione del giudice del
merito non risulterebbe comunque, alla luce di esso, né incompleta su un punto decisivo né
manifestamente illogica.
Il criterio proposto dalla difesa, messo in relazione al principio enunciato dalle Sezioni Unite, non inficia la
conclusione che – tenuto conto che il valore soglia relativo all’eroina, come ricavabile dalla menzionata
tabella, è pari a 250 mg di sostanza pura – la sostanza di cui il ricorrente deve rispondere risulterebbe
idonea a soddisfare le richieste di un numero di assuntori definibile il termini di alcune migliaia, essendo
pari a 3000 volte il valore massimo consentito dalla tabella: una entità che, dunque, anche in base al
ragionamento posto dalle Sezioni unite, è perfettamente compatibile con la configurazione della
circostanza aggravante dell’articolo 80 in esame.

PQM

In queste, pur muovendosi dal rilievo che la condotta contestata al capo E3) ha riguardo alla illecita

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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