Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11119 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11119 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
– DE PAOLA ROCCO n. 28/01/1959 a ROSARNO

avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di REGGIO CALABRIA in data
2/11/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite per il ricorrente le conclusioni dell’Avv. Annamaria Lovelli del Foro di Roma,
sostituto processuale dell’Avv. Nicola Rao, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;

Data Udienza: 07/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2/11/2012, depositata in data 21/08/2013, il tribunale del
riesame di REGGIO CALABRIA rigettava la richiesta di riesame presentata
dall’indagato DE PAOLA ROCCO con cui veniva confermato il provvedimento

cautelare della custodia in carcere per reati in materia di stupefacenti; in
particolare, la misura cautelare era stata disposta per l’imputazione di cui all’art.
73, d.P.R. n. 309/90 (capo a) dell’imputazione cautelare: cessione a tali Gabriele
Palermita e Pasquale Gallo di 1 kg circa di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, con principio attivo fluttuante tra il 5 4 % ed il 46% da cui potevano
ricavarsi 374 dosi singole; con l’aggravante della recidiva specifica
infraquinquennio e con dichiarazione di abitualità; fatti commessi in Rosarno il
18/12/2011) nonché per l’imputazione di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 3,
comma 1-bis, d.P.R. n. 309/90 (capo c) dell’imputazione cautelare: illecita
detenzione continuata ed in concorso con altri soggetti – tra cui i predetti Gallo e
Palermita, oltre che di tale Alessandro Perfidio e Teresa Greco – con finalità di
spaccio nonché trasporto dalla Calabria a Roma di quantitativi imprecisati di
sostanza stupefacente del tipo cocaina; con l’aggravante della recidiva specifica
infraquinquennio e con dichiarazione di abitualità; fatti commessi in Taurianova
in epoca antecedente e prossima alla data del 18 dicembre 2011).

2.

Ha proposto tempestivo ricorso il difensore – procuratore speciale

cassazionista dell’indagato DE PAOLA ROCCO, impugnando l’ordinanza predetta,
deducendo un unico, articolato, motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, in particolare, il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione nonché violazione di legge per mancanza dei gravi
indizi di colpevolezza; va premesso, come precisato in sede di ricorso, che
l’impugnazione di legittimità è limitata esclusivamente alla parte dell’ordinanza di
rigetto relativa ai fatti di cui al capo a), atteso che – nelle more – il GUP del
tribunale di Palmi ha emesso in data 20/02/2013 sentenza di non luogo a
procedere per insussistenza del fatto sub c), con conseguente perdita di efficacia
della misura cautelare ex art. 300 c.p.p. quanto a tale capo d’imputazione; in
sintesi, circoscritto il perimetro delle doglianze difensive di legittimità ai soli fatti
sub a), si duole il ricorrente per essersi il tribunale del riesame limitato a
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10/10/2012 emesso dal GIP del Tribunale di PALMI applicativo della misura

richiamare, in forma acritica e del tutto pedissequa, il percorso motivazionale del
GIP, respingendo peraltro le censure difensive mosse in sede di riesame con
illogiche ed apparenti motivazioni; più specificamente, si evidenzia nel ricorso
come l’ordinanza abbia confermato il provvedimento del GIP nonostante
l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato sub a), in quanto difetterebbe
in atti qualsiasi elemento che consenta di ritenere che il cedente di tale ingente

stata esclusa dal medesimo DE PAOLA in sede di interrogatorio ed anche dal
coindagato Palermita, ciò che neutralizzerebbe gli elementi indiziari valorizzati
dai giudici della cautela a carico del ricorrente (il quale, inoltre, censura il
mancato svolgimento di quelle attività di PG che avrebbero potuto fornire la
prova della riferibilità delle cessione al ricorrente, quale una perquisizione
positiva con rinvenimento di denaro).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

4. Deve premettersi che le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell’adozione
di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo le linee
direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo giudizio
prognostico di “elevata probabilità di colpevolezza”, tanto lontano da una
sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure
presuntivo, poiché di tipo “statico” e condotto, allo stato degli atti, sui soli
elementi già acquisiti dal pubblico ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte
Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent.
n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995).
La specifica valutazione prevista in merito all’elevata valenza indiziante degli
elementi a carico dell’accusato, che devono tradursi in un giudizio probabilistico
di segno positivo in ordine alla sua colpevolezza, mira, infatti, a offrire maggiori
garanzie per la libertà personale e a sottolineare l’eccezionalità delle misure
restrittive della stessa.
Il contenuto del giudizio da farsi da parte del giudice della cautela è evidenziato
anche dagli adempimenti previsti per l’adozione dell’ordinanza cautelare.
L’art. 292 c.p.p., come modificato dalla L. n. 332 del 1995, prevedendo per detta
ordinanza uno schema di motivazione vicino a quello prescritto per la sentenza di
merito dall’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), impone, invero, al giudice della
cautela sia di esporre gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, di
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quantitativo di stupefacente sia l’odierno ricorrente, circostanza che sarebbe

indicare gli elementi di fatto da cui sono desunti e di giustificare l’esito positivo
della valutazione compiuta sugli stessi elementi a carico, sia di esporre le ragioni
per le quali ritiene non rilevanti i dati conoscitivi forniti dalla difesa, e comunque
a favore dell’accusato (comma 2, lett. c) e c bis).

4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure

elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che – contenendo in nuce
tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non
valgono di per sè a dimostrare, oltre ogni dubbio, la responsabilità dell’indagato
e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la
futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale
responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza
(Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002,
e, tra le successive conformi, Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995, dep. 22/11/1995,
Tomasello, Rv. 203118; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999,
Capriati e altro, Rv. 212998; Sez. 6, n. 2641 del 07/06/2000, dep. 03/07/2000,
Dascola, Rv. 217541; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004,
Acanfora, Rv. 227511).
A norma dell’art. 273 c.p.p., comma 1-bis, nella valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza per l’adozione di una misura cautelare personale si applicano, tra le
altre, le disposizioni contenute nell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (Sez. F, n.
31992 del 28/08/2002, dep. 26/09/2002, Desogus, Rv. 222377; Sez. 1, n.
29403 del 24/04/2003, dep. 11/07/2003, Esposito, Rv. 226191; Sez. 6, n.
36767 del 04/06/2003, dep. 25/09/2003, Grasso Rv. 226799; Sez. 6, n. 45441
del 07/10/2004, dep. 24/11/2004, Fanara, Rv. 230755; Sez. 1, n. 19867 del
04/05/2005, dep. 25/05/2005, Cricchio, Rv. 232601).
Relativamente alle regole da seguire, questo Collegio ritiene che, alla stregua del
condivisibile orientamento espresso da questa Corte, dell’art. 273 c.p.p., comma
1-bis, nel delineare i confini del libero convincimento del giudice cautelare con il
richiamo alle regole di valutazione di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, pone un
espresso limite legale alla valutazione dei “gravi indizi”.

4.2. Si è, inoltre, osservato che, in tema di misure cautelari personali, quando
sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla
peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all’esame del
4

cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli

contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza
del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del
17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del

22/03/2000,

dep.

02/05/2000,

Audino,

Rv.

215828;

Sez.

2,

n.

11 del

9532

del

22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500
del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa
integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre,
Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez.
1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n.
6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del
sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro
delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della
cautela valutare “in concreto” la sussistenza delle stesse e rendere un’adeguata
e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998,
Martorana, Rv. 210019).
Peraltro, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in
tema di misure cautelari, “l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma il
provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale
provvedimento, di tal che l’ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo
di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze
motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni
addotte a sostegno dell’altro” (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008,
Beato, Rv. 238903; Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998,
Panebianco R., Rv. 212685).

5. Tanto premesso è quindi possibile affrontare i plurimi profili di censura
afferenti all’unico motivo di ricorso, essendo possibile la loro trattazione unitaria,
atteso che gli stessi, pur formalmente denunciando, contestualmente, sia vizi
motivazionali che di violazione di legge, esprimono nella sostanza doglianze
attinenti al percorso logico – argomentativo che sostiene il provvedimento
impugnato, più che alla violazione di legge ipotizzata.
Di tale motivo, ad avviso del Collegio, emerge, all’evidenza, sia la manifesta
infondatezza che la genericità.

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12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n.

Da un lato, infatti, il ricorrente si limita a riproporre le medesime
doglianze già espresse davanti al tribunale del riesame senza tener conto delle
argomentazioni offerte dal giudice del gravame a confutazione delle originarie
censure, apparendo dunque il motivo aspecifico, ossia generico ed
indeterminato, in quanto ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute
infondate dal giudice del riesame, risultando tale motivo carente della necessaria

poste a fondamento dell’impugnazione, la quale non può ignorare le affermazioni
del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce,
ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso
(v. tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv.
253849).
Dall’altro lato, il motivo appare comunque manifestamente infondato.
Ed invero, l’impugnata ordinanza motiva adeguatamente circa l’insussistenza
della dette carenze motivazionali dell’ordinanza impositiva della misura
cautelare, dando atto di averne criticamente valutato le ragioni nel momento in
cui valorizza quegli elementi che escludono il dedotto vizio motivazionale.

6. In particolare, l’ordinanza impugnata si preoccupa non soltanto di ripercorrere
criticamente ed analiticamente le risultanze dell’attività d’indagine versate nel
provvedimento genetico che hanno portato al coinvolgimento del ricorrente
nell’episodio del 18 dicembre 2011 (v., in particolare, quanto esposto alle 2/8),
ma anche di chiarire le ragioni che avvalorano la gravità indiziaria, sia sotto il
profilo oggettivo che soggettivo.
In particolare, è sufficiente richiamare, onde sottolineare lo scrupolo
motivazionale manifestato dai giudici del riesame, quanto esposto nell’ordinanza
impugnata, in cui si da atto del materiale probatorio raccolto a carico del
ricorrente: a) contenuto di numerose intercettazioni effettuate su alcune utenze
in uso agli indagati, tra cui il De Paola (sms 4972 del 18/12; conversazione 4970
del 18/12; conversazione 4971 del 18/12); b) esito della perquisizione personale
e locale del 18/12/2011 che portò al sequestro del consistente quantitativo di
stupefacente; c) esito del servizio di osservazione svolto dal personale del
Commissariato PS di Gioia Tauro. Da tali elementi, in particolare, era stato
possibile accertare, come riassunto nell’informativa di PG, che il De Paola Rocco,
alias “Rosalba”, il quale aveva in uso l’utenza 331/1623986 intestata a tale
Money Petrov ma in realtà utilizzata dall’indagato che si faceva chiamare con tale
nome femminile, forniva lo stupefacente al Palermita che, a sua volta, agiva su
incarico o comunque in accordo con Perfidio; quest’ultimo si procurava la
6

correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle

sostanza stupefacente tramite il Palermita ed intratteneva contatti con alcuni
soggetti romani Pittalis e Veracini) cui cedeva lo stupefacente affinché fosse
immesso nel mercato capitolino. In esito alle conversioni intercettate, in
particolare, la visione del sistema di videosorveglianza “Piana Sicura” ritraeva il
passaggio dell’autovettura condotta dal Palermita da piazza Calvario verso Via
Crucicella, in una cui traversa (Via Sandulli) è ubicata l’abitazione del De Paola e

l’aggancio della stessa cella telefonica in uso al De Paola. Gli elementi acquisiti
(lettura congiunta dei dati (tenore dell’SMS ricevuto; transito del veicolo lungo
Via Crucicella; l’aggancio sia del telefono di Palermita che di quello del De Paola
alla medesima cella telefonica) consentivano di affermare che la sera del
18/12/2011 il Palermita ed il De Paola si fossero incontrati presso l’abitazione del
ricorrente e che, ad aver ceduto la droga a Palermita ed al cognato, fosse stato
proprio il De Paola. Quanto, poi, all’effettiva riconducibilità dell’utenza telefonica
331/1623986 all’indagato, l’ordinanza si fa carico di indicare gli elementi
indiziari; in particolare, si rileva come l’attività di intercettazione aveva
consentito di accertare che la sim card era in uso ad un soggetto dimorante a
Rosarno e che risultava abbinata ad un cellulare contraddistinto da un codice
IMEI; dal traffico telefonico registrato sull’apparato cellulare, emergeva che sullo
stesso era stata montata anche un’altra sim card (346/0228577) attivata a
novembre 2011 apparentemente intestata a tale Giannini, inesistente
all’anagrafe, ma domiciliato a Rosarno, via Prov.le n. 109; l’attività intercettativa
svolta anche su tale ultima utenza consentiva di appurare che l’utilizzatore di
tale utenza era tale “Rocco” che, a seguito dell’attività di ascolto, veniva
riconosciuto proprio nell’indagato dalla P.G.; ulteriore elemento, infine, a
sostegno della prospettazione accusatoria, viene indicato nell’ordinanza nell’esito
dei colloqui intercettati in carcere tra il gennaio ed il marzo 2012, in cui il
Palermita ordinava alla compagna di recarsi a Rosarno per incontrare il De Paola
al fine di invitarlo, per sicurezza, a distruggere la scheda ed il telefono utilizzati
per il traffico dello stupefacente.
In sintesi, dunque, gli elementi che superano la soglia della gravità indiziaria e
che giustificano l’adozione della misura custodiale vengono così riassunti dal
collegio di merito: a) molteplicità e continuità delle comunicazioni telefoniche e
dei contatti di presenza tra i vari indagati, nonché i frequentissimi spostamenti
degli stessi tra la Calabria e la Capitale; b) uso nel corso delle conversazioni
telefoniche di tutta una serie di cautele, finalizzate con tutta evidenza ad
impedire tanto l’identificazione degli interlocutori quanto la comprensione del
reale tenore della conversazioni; c) concatenazione logica e cronologica degli
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l’analisi delle celle telefoniche agganciate in uso al Palermita confermava

eventi che precedono effettivamente il rinvenimento dello stupefacente
(conversazioni intercettate tra il 17/12/2011 ed il 18/12/2011; esito del servizio
di osservazione predisposto e accertamento del passaggio dell’auto condotta dal
Palermita alle 20.25 in zona limitrofa all’abitazione del De Paola; rinvenimento
nell’auto del Palermita dello stupefacente. Da tali elementi descritti
analiticamente nell’ordinanza impugnata, si evince che le fonti di

ed il cognato gallo erano già in possesso dello stupefacente quando uscirono da
casa del De Paola e si recarono a Taurianova per ricevere in consegna l’arma,
per conto e nell’interesse del Perfidio. Se a ciò si aggiunge l’identificazione del De
Paola come utilizzatore dell’utenza 331/1623986 (sotto la falsa identità di tale
Rosalba), nei termini spiegati in precedenza, e il tenore inequivoco dei colloqui
carcerari del Palermita con la convivente riferibili alla questione De Paola, può
ritenersi che la motivazione dell’ordinanza impugnata non meriti censura sotto il
profilo logico – motivazionale, laddove ritiene raggiunta e superata la soglia della
gravitò indiziaria in relazione al capo a), facendosi peraltro carico di confutare
argomentatamente e senza alcuno strappo logico le contrarie deduzioni difensive
a sostegno dell’estraneità del De Paola (v. pag. 13 ordinanza impugnata).

7. Alla stregua di quanto sopra, dunque, nessuna violazione di legge o vizio
motivazionale denunciato emerge dall’analisi dell’impugnata ordinanza.
Del resto, come già in precedenza evidenziato, l’ordinamento non conferisce alla
Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali
delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,
trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del
giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale
del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame
dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due
requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso
rende l’atto insindacabile:

1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente

significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di
illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento.
E l’ordinanza gravata risponde ai predetti requisiti, così positivamente superando
il sindacato di questa Corte.

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approvvigionamento dell’arma e dello stupefacente erano diverse e che Palermita

8., Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, somma che si stima equo
fissare, in euro 1000,00 (mille/00).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1 – ter, disp.
Att. C.p.p.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014

Il Cons gliere est.

Il Presidente

P.Q.M.

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