Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11118 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11118 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

Hoxha Vehbi, nato a Selite Tirana (Albania) il 5.03.1968,

avverso la ordinanza del 14.10.2013 del tribunale di Bari
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Piero Gaeta che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 07/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15.07.2013 il GIP presso il

Tribunale di Bari

rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia
cautelare in carcere applicata Hoxha Vehbi, indagato in ordine al delitto di cui
agli artt. 73 e 80, comma 2) del d.P.R. n. 309/90, addebitatogli per avere questi
illecitamente detenuto un ingente quantitativo di stupefacente del peso di Kg.
1.375,00 del tipo marijuana, occultata in 93 cartoni trasportati su un furgone

sbarcato dalla MN “Bari” proveniente dall’Albania (reato accertato in Bari il
3.06.2013).
Pronunciandosi sull’appello dell’indagato il Tribunale con ordinanza del 14
ottobre 2013 rigettava l’impugnazione.
2. Avverso questa pronuncia l’indagato propone ricorso per cassazione
con quattro motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce che non è sufficientemente
motivata la ricostruzione dei fatti quale operata dal tribunale in sede di riesame e
dal gip che ha rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare o sostituzione
con altra meno afflittiva, atteso che il tribunale ha ritenuto che la sostanza
stupefacente sia stata caricata sul furgone di proprietà e condotto dall’indagato
unitamente al carico illecito di una partita di camice. Invece il gip ha ipotizzato
che il carico della droga sia venuto successivamente dopo i controlli presso
l’ufficio doganale di partenza in Albania, manomettendo i sigilli di chiusura
dell’avvocato. Questa diversità di ricostruzione dei fatti, che è rilevante ai fini
della sussistenza dei gravi elementi di colpevolezza, pur denunciata, non è stata
affrontata dal tribunale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ulteriormente che il tribunale,
pur di rigettare la richiesta di sostituzione della misura, aveva introdotto una
nuova ricostruzione del fatto delittuoso a lui addebitato.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce che nell’istanza di sostituzione
della misura aveva allegato che al momento dei controlli in Albania, prima di
imbarcarsi per l’Italia, il furgone era stato sottoposto alle operazioni di prima e di
seconda pesatura. Al controllo doganale in Albania dunque non era risultata
un’eccedenza di peso corrispondente alla quantità lorda di presunta sostanza
stupefacente rinvenuta presso il porto di Bari.
Con il quarto motivo il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per aver
ritenuto che solo la custodia cautelare in carcere soddisfi le esigenze cautelari,
44469/3 r.g.n

2

c.c. 7 grnnaio 2014

Fiat Iveco modo “658” con targa albanese AASI 7 AH con il quale l’Hoxa era

mentre queste potrebbero essere soddisfatte adeguatamente anche con la
misura degli arresti domiciliari.
2. Il ricorso è inammissibile.
I primi tre motivi, che riguardano la sussistenza dei gravi elementi di
colpevolezza e afferiscono alla tesi difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe
stato inconsapevole trasportatore della sostanza stupefacente, sono
inammissibili. Di tale dedotta prospettazione difensiva si sono fatti carico i giudici
della cautela che hanno sufficientemente motivato sul punto. Le censure del

giudici di merito; ciò che non consente l’allegazione come motivo di ricorso per
cassazione.
In particolare il tribunale, peraltro ribadendo quanto già ritenuto dal
medesimo Tribunale in sede di riesame, ha osservato in merito al coinvolgimento
dell’appellante che ciò è desumibile dalla proprietà del mezzo su cui la droga
sequestrata era stata trasportata e ove la droga si trovava stivata in modo tale
da essere nascosta dal resto del carico di natura lecita; dal valore e dalla
quantità della sostanza stupefacente che richiedevano l’estrema affidabilità del
corriere nella cui esclusiva disponibilità si sarebbe venuta a trovare la droga
durante il trasporto nel lasso di tempo fra il carico e la consegna a destinazione;
dal numero dei colli contenenti droga (93) che richiedeva una non semplice
operazione di scarico e dunque la programmazione dell’intera operazione; dallo
stivaggio del carico illecito contestualmente a quello lecito, operazione
verosimilmente eseguita alla presenza del proprietario del mezzo.
Il quarto motivo è anch’esso inammissibile avendo il tribunale
puntualmente motivato anche in ordine alle esigenze cautelari.
Ha osservato il tribunale che permane, concreto ed attuale, il pericolo di
reiterazione nel reato desumibile dalle stesse modalità dalla condotta contestata
all’indagato (ingente quantitativo di droga e dunque certi collegamenti con
fornitori e distributori della sostanza sequestrata cui si aggiungeva la
programmazione dell’operazione, indispensabile atteso l’ingente quantitativo
trasportato). Tutto ciò era indicativo di capacità delinquenziali e di una
personalità incline a commettere crimini siffatti.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere

44-169/3 r.g.n

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ricorrente rappresentano null’altro che un dissenso sulla valutazione operata dai

delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle
ammende.
La Corte dispone inoltre che la copia del presente provvedimento sia
trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94,

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

comma 1 ter, norme di attuazione c.p.p..

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