Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11115 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11115 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da KOLECAJ Elis, nato in Albania il 28.3.1985, e KOLECAJ

Bledar, n. in Albania il 9.11.1987
avverso la ordinanza del 29.7.2913
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Piero Gaeta che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

DEPOSTO-A IN CANCELLERIA

IL

-7

2014

Data Udienza: 07/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Roma – pronunciandosi con ordinanza del 29.7.2013 a
seguito di richiesta di riesame del provvedimento restrittivo della libertà
personale presentata il 19.7.2013, riguardante l’ordinanza emessa in data
10.7.2013 dal medesimo Tribunale, con cui è stata applicata la misura della
custodia cautelare in carcere, nei confronti di KOLECA3 Elis e KOLECAJ Bledar,
successivamente con separata ordinanza del 12 luglio 2013 dello stesso

sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari, da non eseguirsi in quanto già applicata dal Tribunale di Roma con la
menzionata ordinanza del 12.7.2013.
2.

Avverso questa pronuncia gli imputati propongono ricorso per

cassazione con cinque motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Con il primo e secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa
motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza sia al momento
dell’emissione della sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato (primo
motivo) sia successivamente al momento del deposito della motivazione di tale
sentenza (secondo motivo). In particolare si invoca il principio di presunzione di
innocenza che non può ritenersi superato dall’emissione della sentenza di
condanna non definitiva.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l’omessa o insufficiente
motivazione in ordine alla riferibilità agli imputati della condotta loro contestata.
Infatti la sostanza stupefacente (7 g di marijuana) venne sì trovata nella stanza
dei ricorrenti; ma in essa abitavano anche i coimputati Saimeja e Rukoy sui quali
venne rinvenuta la cocaina. In particolare il fatto che nell’appartamento sia stata
rinvenuta una grossa pesa d’acciaio notoriamente utilizzata per il trasporto dello
stupefacente non era decisivo perché non riferibile agli imputati con ragionevole
certezza.
Con il quanto motivo i ricorrenti deducono che

è contraddittorio

riconoscere – come ha fatto il tribunale in sede di cognizione – l’ipotesi di lieve
entità di cui al comma 5 dell’art. 73 d.p.r. n. 309/1990 e poi ritenere da parte
del tribunale della libertà la gravità del fatto fini dell’applicazione della cautelare.
Con il quinto motivo si contesta il giudizio sulla pericolosità dei ricorrenti
allo stato incensurati.
2. Il ricorso è infondato.

41626 13 r.g.fri

2

c e. 7 gnmaio 2014

Tribunale sostituita con gli arresti domiciliari – riformava l’impugnata ordinanza

I primi tre motivi sono coperti dalla sentenza di condanna che ha
accertato la condotta ad essi contestata. L’accertamento avvenuto in
dibattimento, seppur con sentenza non ancora definitiva, rappresenta un

quid

pluris rispetto all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza che esprime una
valutazione di probabilità.
Gli altri due motivi sono inammissibili perché consistono in una diversa
valutazione di un apprezzamento di merito che ha fatto il tribunale della libertà
in ordine alla pericolosità degli imputati. La valutazione del tribunale è

censura la mossa dalla difensore dei ricorrenti.
In particolare secondo il Tribunale la pericolosità sociale dei ricorrenti e il
concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie si desumono dalle
gravi modalità del fatto, trattandosi di detenzione di sostanza stupefacente – di
diversa natura – già suddivisa in dosi, unitamente alla presenza di materiale atto
al confezionamento e alla pesatura dello stupefacente, nonché denaro contante e
fogli manoscritti riportanti nomi e cifre di cui gli stessi non hanno saputo fornire
alcuna plausibile spiegazione. Inoltre il tribunale ha anche posto in rilievo che
era stata rinvenuta all’interno dell’appartamento in cui vivevano gli imputati una
grossa pesa notoriamente utilizzata per il trasporto di stupefacenti, circostanza
quest’ultima senz’altro sintomatica dell’esistenza di collegamenti con importanti
circuiti delinquenziali dediti al traffico di sostanze stupefacenti.
Il giudizio di disvalore della personalità degli imputati si fonda quindi non
solo sull’obiettiva gravità del fatto, ma anche sulla condotta in concreto tenuta
dagli stessi, che ha motivatamente indotto il tribunale ad esprimere una
prognosi infausta circa il pericolo di reiterazione criminosa, pur tenendo conto
dello stato di incensuratezza degli imputati.

3.

Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

adeguatamente e non contraddittoriamente motivata e quindi si sottrae alla

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