Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11114 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11114 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
– ODIERNA LUIGIA n. 13/06/1965 a SARNO

avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di NAPOLI in data 2/07/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Cons. Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. Leonardo Polito del Foro di Torre Annunziata, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 07/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2/07/2013, depositata in data 9/07/2013, il tribunale del
riesame di NAPOLI rigettava l’appello cautelare presentato dalla ricorrente contro
il provvedimento 15/03/2013 emesso dal tribunale monocratico di TORRE

in Striano (NA), via Cimitero, c.da San Severino (fl. 8 – p.11e 978-979)
presentata dalla difesa all’udienza dibattimentale del 12/03/2013.

3.

Ha proposto tempestivo ricorso la ODIERNA a mezzo del difensore –

procuratore speciale cassazionista, impugnando l’ordinanza predetta, deducendo
un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari
per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Deduce, in particolare, la violazione dell’art. 606, lett. c) e lett. e), cod.
proc. pen., per violazione della legge processuale, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione; si duole, in sintesi, la ricorrente per aver il tribunale
violato il combinato disposto degli artt. 36 e 37, d.P.R. n. 380/2001
disapplicando illegittimamente il provvedimento amministrativo sanante,
rilasciato dal comune di Striano, intervenuto nelle more del giudizio e
riguardante il compendio immobiliare sequestrato, di proprietà dell’imputata; in
particolare, censura la ricorrente, il tribunale, decidendo sull’appello cautelare, e
il giudice monocratico procedente, avrebbero ignorato l’accertamento di
conformità n. 161/2012, con cui è stata dichiarata ex post la conformità agli
strumenti urbanistici di tutte le opere oggetto di contestazione; i giudici campani,
pertanto, non avrebbero potuto sindacare il merito amministrativo, disapplicando
il predetto accertamento di conformità, donde la configurabilità dell’invocata
violazione di legge e del conseguente vizio motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

5.

Deve, preliminarmente ricordarsi, che in sede di ricorso per cassazione

proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen.
ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di
legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la
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ANUNZIATA, con cui veniva rigettata l’istanza di dissequestro di un immobile sito

mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente
apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma
non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità
soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e)
dell’art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep.
13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del

6. Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, ritiene il Collegio che
sia evidente l’inammissibilità del motivo di ricorso, nella parte in cui censura
l’ordinanza impugnata ritenendola inficiata da un’erronea valutazione degli atti
processuali, offrendo una motivazione carente ed illogica in relazione alle
doglianze espressamente formulate in sede di riesame. Diversamente, a giudizio
di questa Corte, a parte la non ricorribilità per vizio di motivazione ex art. 325
cod. proc. pen., il giudice del riesame ha comunque correttamente proceduto alla
valutazione critica degli elementi d’accusa, tenendo conto delle critiche proposte
dalla difesa della ricorrente nella fase impugnatoria cautelare, applicando
correttamente il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il
tribunale del riesame non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere
l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni
difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei
presupposti che legittimano il sequestro (v., ex plurimis: Sez. 2, n. 44399 del
27/09/2004 – dep. 12/11/2004, Rosellini ed altro, Rv. 229899).

7. Il motivo con cui si censura l’ordinanza per violazione di legge è, peraltro,
inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato.
Da un lato, infatti, la ricorrente si limita a riproporre le medesime doglianze già
espresse davanti ai giudici del riesame, senza tener conto delle argomentazioni
offerte dal giudice collegiale del gravame a confutazione delle originarie censure,
apparendo dunque il motivo aspecifico, ossia generico ed indeterminato, in
quanto ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice
del riesame, risultando tale motivo carente della necessaria correlazione tra le
argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, la quale non può ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591,
comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (v. tra le
tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Il motivo è, in ogni caso, manifestamente infondato.
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28/05/2003 – dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

Ed infatti, i giudici del riesame hanno chiarito le ragioni per le quali non ritennero
possibile dar corso alle richieste difensive fondate sul rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, richiedendosi la necessità di un approfondimento anche in
ordine alla legittimità dell’accertamento di conformità, in particolare per
verificare in quale modo il tecnico che ha adottato l’atto abbia superato il limite
del volume lordo realizzato, rispetto a quello autorizzabile in considerazione

eseguite sono state solo parziali; infine, l’imponente recinzione muraria, ancora
sprovvista di titolo abilitativo, risulta ancora in essere, recinzione da considerarsi
funzionale all’edificazione del fabbricato principale in quanto non destinata a
delimitare i confini del lotto agricolo, ma lo stesso edificio in costruzione.
Trattasi di argomentazioni assolutamente condivisibili, che dimostrano la corretta
applicazione da parte dei giudici del riesame dei principi più volte affermati dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in presenza di “concessione edilizia”
illegittima non è necessario che il giudice disapplichi tale atto perché sia
configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva, in quanto è sufficiente
valutare la sussistenza dell’elemento normativo della fattispecie, posto che la
conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità
urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla
normativa urbanistica (v., tra le tante: Sez. 3, n. 41620 del 02/10/2007 – dep.
13/11/2007, Emelino, Rv. 237995). Ne consegue che, in presenza della
accertamenti di fatto, come quelli illustrati dallo stesso giudice del riesame, i
quali si appalesano necessari per superare la situazione di incertezza in ordine
all’efficacia sanante del permesso n. 161/2012, la soluzione offerta dai giudici del
riesame non può che essere condivisa, essendo legittimo il sindacato incidentale
del giudice penale sui presupposti normativi di operatività dell’atto di sanatoria.

8. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma
dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della
Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima
equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
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dell’indice fondiario agricolo del fondo; si aggiunge, ancora, che le demolizioni

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014

Il Presidente

Il Consi liere est.

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