Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11113 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11113 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli
e
avverso la ordinanza del 17.9.2013 del tribunale di Napoli nel p.p. neiiehtronti
di

Formisano Ciro, n. a Torre del Greco il 21.2.1983

Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Piero Gaeta che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l’avv. Daniela Agnello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 07/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 15 giugno 2013 la P.G. sottoponeva a sequestro il centro di
trasmissione dati gestito da Formisano Ciro in quanto questi risultava privo
dell’autorizzazione di cui all’art. 88 T.U.L.P.S.
Sul punto, la P.G. operante precisava che il Formisano aveva prodotto
l’autorizzazione della Stanleybet Malta e che l’autorizzazione di cui all’art. 88
TULPS gli era stata negata in quanto la Stanleybet Malta non era concessionaria
dello Stato Italiano per l’esercizio di giochi e scommesse.

ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all’art. 4 co. 1 e 4 bis L. 401/89,
convalidava il sequestro ed emetteva il conseguente decreto in data 19 giugno
2013.
Proponeva richiesta di riesame il Formisano.
Il Tribunale di Napoli con ordinanza del 17 settembre 2013 ha annullato il
decreto di sequestro.
2. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica di Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente richiama
essenzialmente Cass. pen., sez. III, 20-09-2012, n. 40865 che ha affermato che
integra il reato previsto dall’art. 4 I. 13 dicembre 1989 n. 401 la raccolta di
scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di
intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio
della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l’operatore
estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di
illegittima esclusione dalle gare.
2. Il ricorso è infondato.
Questa Corte (cfr. Cass. pen., sez. III, 10-07-2012, n. 28413) ha già
affermato – e qui ribadisce – che non integra il reato di cui all’art. 4 I. n. 401 del
1989 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da
parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero (quale la
«Stanley International Betting Ltd») cui la licenza sia stata negata per illegittima
esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non
conformità, nell’interpretazione della corte di giustizia Ce, del regime concessorio
interno agli art. 43 e 49 trattato Ce (in motivazione la corte ha disapplicato la
disciplina di cui all’art. 4 cit. a seguito della sentenza della corte di giustizia Ce
nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 Costa e Cifone).
Tale orientamento è stato confermato da Cass. 44482 del 2012 e non può
dirsi contrastato da Cass. 40865 del 2012 (invocata dal p.m. che nel ricorso ne
41195J3 r.g.n

2

c. c. 7 goinuio 2014

Il GIP presso il tribunale di Napoli conformemente alla richiesta del P.M.,

riprende integralmente e testualmente la motivazione). Quest’ultima pronuncia
infatti, alla fine, ha affermato che in quel caso di specie il Tribunale aveva
accertato che l’indagato non era stato in grado di esibire ne’ la licenza ex art. 88
TULPS ne’ un eventuale provvedimento di diniego della licenza e neppure aveva
presentato richiesta per ottenere l’autorizzazione in questione. Inoltre non era
stato neppure dedotto che l’allibratore straniero, cui l’indagato era collegato, non
avesse potuto ottenere in Italia le necessaire concessioni o autorizzazioni a
causa di illegittima esclusione dalle gare.

all’esame di questa Corte. Infatti nella specie – riferisce il tribunale – il Fornnisano
aveva prodotto l’autorizzazione della Stanleybet Malta mentre l’autorizzazione di
cui all’art. 88 TULPS gli era stata negata in quanto la Stanleybet Malta non era
concessionaria dello Stato Italiano per l’esercizio di giochi e scommesse.

3. Pertanto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso del P.m.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Quindi si trattava di una fattispecie diversa da quella attualmente

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