Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11112 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11112 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

PARZIALE Giuseppe, DALIA Daniela, PARZIALE Carlo e

società DAMA 2011 s.r.l.
avverso la ordinanza del 23.7.2013 del tribunale di Roma;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Piero Gaeta che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito l’avv. Gianluca Tognozzi e l’avv. Annamaria Lovelli per gli indagati che
hanno concluso per l’accoglimenti dei ricorsi;
la Corte osserva:

Data Udienza: 07/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 26.6.2013 dal G.I.P. presso il Tribunale di
Roma veniva disposto il sequestro preventivo per equivalente, fino alla
concorrenza di C 16.250.841,98 (entità del profitto complessivo per i reati
tributari dei quali il g.i.p. aveva ravvisato il fumus) di beni immobili o mobili
iscritti in pubblici registri, conti correnti, titoli, depositi bancari postali, quote
societarie e azioni intestati a PARZIALE Carlo, DALIA Daniela, LIQUID LABS s.r.1,
(dal 2009 trasformata in RAMSEN INTERNATIONAL s.r.l. con sede in Panama),

s.r.1..
Con lo stesso decreto il GIP disponeva il sequestro preventivo di beni: nei
confronti di BERVICATO Alessandro (amministratore di diritto) e PIERGIOVANNI
Arnaldo (amministratore di fatto unitamente a PARZIALE Carlo), fino alla
concorrenza di C 14.972.953,05, coincidente con l’ammontare delle imposte
evase dalla LIQUID LABS s.r.1.; nei confronti di PARZIALE Giuseppe, fino alla
concorrenza di C 357.847,61 (evasione fiscale di cui al capo D) relativa alla
ARCHE’ STORE s.r.I., di cui l’indagato era amministratore di diritto); nei confronti
di ROSSI Rolando (amministratore di diritto), fino alla concorrenza di C
705.153,72 (evasione fiscale di cui al capo E) relativa alla ITALIANA GIOCHI
s.r.1.); nei confronti di RICCI Carmine (amministratore di diritto), fino alla
concorrenza di euro 214.887,60 (evasione fiscale di cui al capo G) relativa alla
POWER TRADE s.r.1.).
2.

Avverso il provvedimento di sequestro i difensori di PARZIALE

Giuseppe, BERVICATO Alessandro, DALIA Daniela, PARZIALE Carlo e “DAMA
2011 s.r.l.” presentavano distinte istanze di riesame.
Riuniti i procedimenti, il tribunale di Roma con ordinanza del 23 luglio
2013 confermava il decreto impugnato con l’eccezione delle somme costituenti
accrediti di pensioni INPS e INPDAP depositate sul conto corrente n. 70051855
acceso presso il Banco di Sardegna, filiale di Roma, via Boncompagni n. 6 e
intestato a PARZIALE Giuseppe,
3.

Avverso questa pronuncia Dalia Daniela, Parziale Carlo, Parziale

Giuseppe e la società DAMA 2011 s.r.l. propongono ricorsi per cassazione,
ciascuno con due motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Dalia Daniela e Parziale Carlo, nonché della società DAMA
2011 s.r.l. è articolato in due motivi con cui si deduce l’insussistenza del fumus
commissi delicti e la mancata motivazione sul periculum
Il ricorso di Parziale Giuseppe è articolato anch’esso in due motivi con cui
parimenti si deduce l’insussistenza del fumus commissi delicti nonché la non
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DAMA 2011 s.r.1., ITALIANA GIOCHI s.r.1., ARCHE’ STORE s.r.1, e POWER TRADE

assoggettabilità a sequestro del c/c 1888059 presso MPS ag. di Cittadella in
quanto intestato a società SOAREFFE s.a.s. estranea ai fatti.
3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
4.

Innanzi tutto è manifestamente inammissibile il ricorso di Parziale

Giuseppe per carenza di interesse a dolersi del fatto che sia stato assoggettato a
sequestro il c/c 1888059 presso MPS ag. di Cittadella in quanto intestato a
società SOAREFFE s.a.s. estranea ai fatti; la quale sola di ciò potrebbe dolersi,
non certo il ricorrente Parziale che non ha titolo alcuno per disporre del

5.

Per il resto i due ricorsi sono accomunati dal fatto che muovono

all’impugnata ordinanza del tribunale di Roma censure che non sono qualificabili
come denunce di violazione di legge, unico vizio deducibile con ricorso per
cassazione in caso di misure cautelari reali, ma di dissenso in ordine alla
valutazione di merito delle risultanze degli atti di indagine.
6. Come è noto uno dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo è
da individuarsi nel fumus delícti. Infatti l’art. 321 c.p.p. non menziona gli indizi di
colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro, né può ritenersi
applicabile l’art. 273 stesso codice, dettato per le misure cautelari personali e
non richiamato in materia di misure cautelari reali; ne consegue che, ai fini
dell’adozione del sequestro, è sufficiente la presenza di un fumus delicti, e cioè
l’ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato; pertanto, il decreto che
dispone il sequestro preventivo non deve essere motivato in ordine alla
sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell’accusa e alla
probabilità di condanna dell’indagato (Cass., sez. I, 25 marzo1997, Stracuzzi;
Cass., sez. III, 19 giugno 1996, Tuzi).
Ne discende che in sede di valutazione di sequestro preventivo, il
tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato; tale
astrattezza, però, non limita i poteri del giudice, nel senso che questi deve
esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcuna
attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in
concreto della sua fondatezza; l’accertamento, pertanto, della sussistenza del
fumus commissi delicti deve essere compiuto sotto il profilo della congruità degli
elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per
apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno
valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentano di sussumere
l’ipotesi formulata in quella tipica; il tribunale non deve quindi instaurare un
processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia tenendo nel
debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie ed

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menzionato c/c..

esaminando sotto ogni aspetto l’integrabilità dei presupposti del sequestro (così
Cass., sez. un., 20 novembre 1996, Bassi).
Quindi la valutazione che il Tribunale deve effettuare in tale sede è quella
di verificare se l’attività posta in essere dall’indagato possa essere astrattamente
sussunta nelle ipotesi in contestazione.
Quanto poi al periculum in mora, come è noto il sequestro preventivo ex
art. 321, primo comma, c.p.p. prevede che requisito del vincolo sia il pericolo
che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o

Il secondo comma stabilisce, invece, che il giudice può disporre il sequestro delle
cose di cui è consentita la confisca.
Deve poi aggiungersi che la giurisprudenza di questa corte (Cass. sez.
un., 29 maggio 2008 — 26 giugno 2008, n. 25932; Cass., sez. V, 13 ottobre
2009 — 11 novembre 2009, n. 43068) ha più volete affermato in proposito che il
ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Quindi è soltanto a mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di
precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in
sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di
cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Cass., sez. VI, 21
gennaio 2009 – 20 febbraio 2009, n. 7472; Cass., sez. VI, 4 aprile 2003 – 4
giugno 2003, n. 24250).
7. Con specifico riferimento al caso di specie il tribunale, con valutazione
tipicamente di merito, ha ritenuto sussistente sia il fumus commissi delicti, che
il periculum in mora.
Nella specie infatti il tribunale ha considerato che dagli accertamenti svolti
dalla Guardia di Finanza Compagnia di Fiumicino emergeva il fumus commissi
delicti in relazione ai reati di cui ai capi A), C), D), E), G) e I) della rubrica.
Quanto ai reati sub A) (artt. 110 c.p. e 4 comma 1, D.L.vo n. 74/2000) e
C) (artt. 110 c.p. e 5 D.L. vo n. 74/2000), che attengono alla società LIQUID
LABS s.r.I ., si tratta di elementi attivi non dichiarati in relazione all’anno 2007 tratti dal bilancio della società – pari ad euro 26.383.901,00 con un’evasione
dell’IVA pari ad euro 5.276.780,20 e, per le imposte sui redditi, un’evasione pari
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protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

ad euro 5.150.614,59. Quanto al capo C) è risultato un imponibile non dichiarato
dalla stessa società pari ad euro 17.612.084,40.
Riguardo al capo D) (artt. 110 c.p., 5 D.L.vo n. 74/2000), concernente la
società a r.l. ARCHE’ STARE, si è accertato, in relazione all’esercizio 2011,
l’omesso versamento IRES per euro 357.847,61, non essendo stata presentata la
prescritta dichiarazione annuale, Modello Unico 2012.
Analoga violazione è quella del capo E), concernente la ITALIANA GIOCHI
s.r.I., nei confronti della quale si è accertato, in relazione all’esercizio 2011,

IRES per euro 391.148,72, non essendo stata presentata la prescritta
dichiarazione annuale, Modello Unico 2012.
Al capo G) è contestata la violazione dell’art. 5 D.L.vo n. 74/2000 con
riferimento alla POWER TRADE s.r.I., il cui amministratore di fatto era PARZIALE
Carlo, per aver omesso di presentare la prescritta dichiarazione annuale 2009 Modello Unico 2010, con conseguente evasione dell’IVA per euro 214.887,60.
Al capo I) è contestato il reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 11
D.L.vo cito per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte mediante
alienazioni simulate, commesso da PARZIALE Carlo, quale amministratore di
fatto delle seguenti società, in concorso con PARZIALE Giuseppe, quale
amministratore di diritto della ARCHE’ STORE s.r.I., SCARATILLI Gianluca
Francesco, quale amministratore di diritto della ITALIANA GIOCHI s.r.I., e DALIA
Daniela quale amministratore di diritto della DAMA 2011 s.r.l. (si tratta
dell’alienazione simulata di vari immobili siti in Roma).
In particolare a PARZIALE Carlo, già dichiarato fallito dal Tribunale di
Roma con sentenza del 31.10.2002 (e quindi impossibilitato ad assumere cariche
societarie), è contestato di essersi avvalso di più prestanome e persone
comunque compiacenti – selezionate in ambito familiare (il cugino BERVICATO, il
padre Giuseppe, la moglie Daniela) o amicale (SCARAVILLI) – per avviare più
attività economiche nel settore dell’elettronica e dell’informatica utilizzando i
ricavi per acquisti immobiliari poi trasferiti o intestati a società di comodo,
l’ultima delle quali individuata nella DAMA 2011 s.r.I., di cui è socia maggioritaria
e rappresentante legale la moglie DALIA Daniela. Tutto ciò in frode al fisco, al
fine di paralizzare o rendere quanto meno rendere difficoltosa la procedura di
riscossione coattiva delle imposte evase.
I tribunale ha poi correttamente considerato che il sequestro preventivo,
funzionale alla confisca di cui all’art. 322 ter c.p., può ricadere su beni,
comunque, nella disponibilità dell’indagato e tutti gli odierni ricorrenti sono
indagati, nelle rispettive qualità di amministratori di fatto o di diritto delle società
accusate di aver commesso reati tributari.
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l’omesso versamento dell’IVA pari ad euro 314.005,00 e l’omesso versamento

Puntuale è quindi la motivazione quanto al fumus dei reati ascritti ai capi
A), C), D), E) e G). Inoltre le risultanze degli atti di indagini, valutate
complessivamente, hanno consentito al tribunale di ritenere integrato il fumus
anche relativamente al capo I), in riferimento al quale va ribadito in diritto che il
sequestro di beni della società può legittimamente disporsi nell’ipotesi in cui la
struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per
commettere gli illeciti (Cass., Sez. III, sent. n. 25774/2012), quale appunto
appare essere la società DAMA 2011 s.r.I., che – ha evidenziato il tribunale – nel

frettolosa sequenza di operazioni immobiliari, cui non è seguita più alcuna
analoga operazione.
8. Quanto al periculum, va ribadito quanto già ritenuto da questa Corte
Cass. pen., sez. II, 11-12-2007, Battaglia, rv. 239433, che ha affermato che il
sequestro disposto ex art. 322 ter c.p., a differenza del sequestro preventivo di
cui all’art. 321, 2 0 comma, c.p.p., ha ad oggetto l’equivalente del profitto del
reato, e quindi anche cose che non hanno rapporti con la pericolosità individuale
del soggetto, e non sono collegate con il singolo reato; in tal caso, il periculum
coincide con la confiscabilità del bene.
9.

In conclusione pertanto entrambi i ricorsi vanno dichiarati

inammissibili.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere
delle spese del procedimento nonché, per ciascuno dei ricorrenti, quello del
versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.000,00
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ciascuno di essi, al versamento di euro
mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

giro di due-tre mesi dalla sua costituzione ha posto in essere una frenetica e

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