Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11111 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11111 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da PARZIALE Carlo, n. Napoli il 30.7.1975

avverso la ordinanza del 23.7.2013
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Piero Gaeta che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Udito l’avv. Gianluca Tognozzi per l’indagato che ha dato atto del venir meno
dell’interesse al ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 07/01/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. Pronunciandosi sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di
PARZIALE Carlo avverso l’ordinanza emessa in data 26.6.2013, con la quale il
G.I.P. presso il Tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare della
custodia domiciliare in riferimento al reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p.
e 10 D.Lvo n. 74/2000, commesso in concorso con BERVICATO Alessandro quale
amministratore di diritto e PIERGIOVANNI Arnaldo quale amministratore di fatto,

per aver occultato o distrutto le scritture contabili al fine di evadere le imposte
sul redditi o sul valore aggiunto, in modo da non rendere possibile la
ricostruzione dei redditi o del volume degli affari, il tribunale di Roma con
ordinanza del 23 luglio 2013 rigettava l’istanza e condannava il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
2.

Avverso questa pronuncia l’indagato ha proposto ricorso per

cassazione. Successivamente, in sede di udienza camerale innanzi a questa
Corte fissata per la decisione del ricorso, il difensore dell’indagato ha dato atto
del venir meno dell’interesse al ricorso avendo nelle more il tribunale di Roma
revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari.
3. Il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso
comporta la inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere
che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima non consegue l’onere delle spese del procedimento
né quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014

e il PARZIALE medesimo quale amministratore di fatto della LIQUID LABS s.r.I.,

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