Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1111 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1111 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEGANO SANDRO N. IL 09/11/1969
avverso la sentenza n. 1164/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 25/11/2013
Degano Sandro ricorre avverso la sentenza 19.11.12 della Corte di appello di Trieste che ha
confermato quella in data 24.3.10 del G.u.p. di Udine con la quale è stato condannato, riconosciute
attenuanti generiche, alla pena di tnégt uno e giorni dieci di itclusione, sostituita con quella della
multa di € 1.5200,00, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, perché
ritenuto responsabile del reato di lesioni personali.
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per non avere i giudici consideiato che la querela conteneva una
ricostruzione dei fatti relativi alla asserita aggressione che era stata smentita in sede di indagine, in
quanto dalla certificazione medica rilascia dal Pronto soccorso ospedaliero risultava solo che alla
p.o. Sommer Franco erano state riscontrate
assenza di prova che fossero state causate dal Degano, nei confronti del quale, che si era
immediatamente attivato per avvisare i carabinieri, la parte lesa provava astio a causa dell’attività di
falegnameria che l’imputato svolgeva nelle vicinanze dell’abitazione del Sommer, tanto che era
stato quest’ultimo, nella circostanza, a spintonare il Degano, che dal canto suo aveva reagito per
legittima difesa.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice ‘di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da censure di illogicità
evidenziato come la responsabilità di Degano Sandro riposi sul contenuto della querela sporta dal
Sommer, riscontrato sulla base del certificato del Pronto soccorso ospedaliero attestante — oltre
all’avere il Sommer nell’immediatezza riferito di aver subito una aggressione — una contusione
all’emicostato destro, escoriazione all’avambraccio destro e ginocchio destro, con diagnosi di
Il medico curante, poi — ha sottolineato il giudice di appello — ha certificato, in occasione delle
quattro visite cui il Sommer si era sottoposto, la persistenza di
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
in considerazione anche della circostanza che di ciò non aveva riferito il Degano nella denuncia
dallo stesso sporta a carico del Sommer, mentre erano stati i coniugi Mosca-Di Gloria, su richiesta
del Sommer che si era rifugiato nella loro abitazione dopo l’aggressione — hanno ancora precisato i
giudici triestini — ad avvisare i carabinieri i quali, intervenuti, avevano constatato che il Sommer
presentava la manica del giubbotto strappata, a conferma — hanno concluso del tutto correttamente i
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013
giudici di secondo grado — dell’aggressione subita dall’odierna parte civile.