Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11102 del 23/01/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11102 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MALKI El Miloudi, nato in Marocco il 1/1/1951
avverso la sentenza del 4/7/2013 del Tribunale di Genova, che ha applicato
all’imputato ex art.444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione e
14.000,00 euro di multa in relazione al reato ex art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309, commesso il 21/2/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4/7/2013 il Tribunale di Genova ha applicato
all’imputato ex art.444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione e
14.000,00 euro di multa in relazione al reato ex art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309, commesso il 21/2/2013, e ha disposto la confisca del denaro in sequestro
“chiaro provento dell’attività illecita”.
Data Udienza: 23/01/2014
2. Avverso tale decisione il sig. Malki propone ricorso in sintesi lamentando
l’esistenza di un vizio di motivazione ex art.606, lett.e) cod. proc. pen. in
relazione alla confisca del denaro in sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il reato contestato concerne una condotta unitaria
consistente nella detenzione di numerose confezioni contenenti eroina e cocaina
2. Osserva, ancora, che la sentenza afferma la chiara relazione del denaro
sequestrato con l’attività di cessione; si tratta di motivazione non illogica solo
che si consideri come alla singola condotta di vendita accertata si aggiungono
modalità di confezione e un contesto comportamentale giudicati elementi
indizianti di destinazione dell’intera quantità al c.d. “spaccio”.
3. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.500,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/1/2014
e nella cessione di una confezione contenente gr.5 di eroina.