Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11100 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11100 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– LO GIUDICE CARMELA, n. 21/12/1933 a TAORMINA

avverso la sentenza del Tribunale di MESSINA, SEZ. DIST. TAORMINA in data
29/11/2010;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Cons. Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso per manifesta infondatezza;
udite le conclusioni dell’Avv.

;

Data Udienza: 07/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. LO GIUDICE CARMELA proponeva in data 30/04/2011, a mezzo del difensore
fiduciario, atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di MESSINA, sez.
dist. di TAORMINA, emessa in data 29/11/2010, depositata in data 28/02/2011,

ammenda (oltre che al pagamento delle spese processuali, alla demolizione delle
opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi) per aver eseguito, in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico, lavori di realizzazione di un piano
seminterrato suddiviso in più vani e con un balcone esterno in c.da Decima n. 4
coop. D’Orville, in difetto della preventiva autorizzazione del Genio Civile (art. 81
cov. C.p., 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380/2001); la medesima veniva, invece,
prosciolta dalle imputazioni di cui all’art. 44, lett. c), d. 1gs. n. 380/2001 e 181,
d. 1gs. n. 42/2004, per intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria
e per intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica; fatti commessi in
Taormina 1’8/01/2009.

2. Con ordinanza del 30/08/2013, la Corte d’appello di Messina, rilevato che, a
norma dell’art. 593, comma 3, c.p.p., la sentenza di condanna della LO GIUDICE
era inappellabile in quanto irrogativa della sola pena dell’ammenda, convertiva
l’appello proposto in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti
a questa Corte.

3. Nell’atto di appello originario, la LO GIUDICE, deduceva un unico, articolato,
motivo costituito dalla violazione dell’art. 110 della legge regionale Sicilia n.
4/2003; l’erronea ricostruzione dei fatti e travisamento degli stessi in ordine alla
sussistenza del reato; violazione di legge e incompetenza in merito all’ordine di
demolizione e riduzione in pristino.
In sintesi, si doleva l’appellante per non aver il tribunale ritenuto che il rilascio
del permesso di costruire in sanatoria non estendesse la sua valenza estintiva
anche al reato scaturente dall’omesso preventivo nulla osta del Genio civile per il
reato previsto dalla normativa antisismica; secondo l’appellante, la procedura
della legge regionale Sicilia n. 4/2003 (ed, in particolare, l’art. 110 di detta L.R.)
esplicherebbe un effetto sanante del reato di cui all’art. 93, d.P.R. n. 380/2001,
in particolare quando di tratta di esigui interventi realizzati in zona sismica senza
palese pregiudizio per la pubblica incolumità; inoltre, deduceva l’appellante
l’erroneità della decisione impugnata per aver ordinato la demolizione ed il
2

con cui la medesima imputata è stata condannata alla pena di C 500,00 di

ripristino dello stato dei luoghi senza valutare la possibilità di assenza di
pregiudizi sia perché avrebbe potuto imporre soluzioni alternative al fine di
conformare l’esiguo intervento, sia, infine, perché l’ordine sarebbe stato emesso
in assenza di competenza ed anche perché l’ordine de quo è legittimo solo se
riferito a condanna per violazioni sostanziali o per inosservanza delle norme
tecniche e non anche per violazioni meramente formali, quali quelle contestate;

essendo infatti competente a conoscere delle questioni relative all’ordine di
demolizione previsto dalla normativa antisismica il competente ufficio tecnico
della Regione, essendo sottratta l’esecuzione di tale ordine al pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile perché proposto da difensore
non legittimato ex art. 613 cod. proc. pen.

4. Ed invero, risulta dagli accertamenti eseguiti dalla cancelleria di questa Corte
che il difensore fiduciario della Lo Giudice, all’atto della presentazione
dell’impugnazione in data 30/04/2011, non risultava abilitato all’esercizio della
professione forense davanti alle Magistrature Superiori.
L’Avv. Giuseppe Perdichizzi, nato a Mazzarrà Sant’Andrea il 16 gennaio 1960
(Codice Fiscale: PRDGPP60A16F066G), con studio professionale in Taormina
(ME), Via Robert Kitson, pur essendo iscritto all’albo Avvocati di Messina dal 10
febbraio 1999, è iscritto all’albo dei cassazionisti dal 17 giugno 2011, quindi in
data successiva alla proposizione dell’impugnazione di cui si discute.
Ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, che è inammissibile il ricorso
per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l’appello proposto dal
difensore, ove questi non risulti iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione
(v., tra le tante: Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013 – dep. 30/08/2013, Hasani,
Rv. 256835).

5.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma

dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della
Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima
equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.
3

infine, difetterebbe secondo l’appellante la giurisdizione del giudice ordinario,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014

Il Presidente

Il Consi ere est.

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