Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1110 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1110 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALVO GIANCARLO N. IL 25/02/1967
avverso la sentenza n. 2894/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/11/2013

I

Valvo Giancarlo ricorre avverso la sentenza 3.4.12 della Corte di appello di Catania con la quale, in
riforma di quella in data 27.5.09 del Tribunale di Siracusa, revocato il provvedimento di
concessione del condono, è stata disposta la sospensione dell’esecuzione della pena ai termini di
legge ed è stato concesso anche il beneficio della non menzione della condanna.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

concedere le attenuanti generiche con il criterio della prevalenza e, con il secondo, lamenta
violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere la Corte di appello adottato una
motivazione apparente in punto di responsabilità, omettendo ogni considerazione atta a dimostrare
il convincimento raggiunto.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, con riferimento al
secondo motivo, del tutto generico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza
alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono
nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza.
Il primo motivo si presenta invece come nuovo, la relativa censura non avendo formato oggetto di
specifica deduzione in sede di appello, sicchè essa trova nel giudizio di cassazione la sua
preclusione ai sensi dell’ultima parte del comma 3 dell’art.606 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 25 novembre 2013

i

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. assumendo erroneità della decisione di non

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