Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1110 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1110 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sapuppo Stefania, nata a Catania il 09/07/1977

avverso la sentenza del 04/03/2011 del Tribunale di Siracusa

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Riello, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio delle sentenza impugnata
per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela;

RITENUTO IN “ATM

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di
pace di Siracusa del 19/03/2010, con la quale Stefania Sapuppo

veniva

condannata alla pena di C.300 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore

1

Data Udienza: 09/11/2012

della parte civile, per il reato di cui all’art.595 cod. pen., commesso il
04/05/2009 in danno di Angelo Magni.
L’imputata ricorrente deduce violazione di legge nella mancata assoluzione
per inoffensività del fatto o per la ricorrenza della scriminante di cui all’art.598
cod. pen..

Il 06/7/2012, come da verbali in atti, la parte offesa rimetteva la querela e
l’imputata accettava tale remissione.
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del reato, ponendosi a carico
della querelata, in mancanza di diversi accordi delle parti, il pagamento delle
spese processuali.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
remissione di querela e pone a carico del querelato il pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 09/11/2012

Il Consigliere estensore

CONSIDERATO IN DIRITTO

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