Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 111 del 02/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 111 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Boumediane Said, nato in Marocco il 4.2.74
imputato artt. 171 comma 2 lett. a) L. 633/41 e 648 c.p.

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 19.6.12
Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Nicola Lettieri, che ha chiesto una declaratoria
di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello, con la
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato decisione impugnata, ha confermato il giudizio di responsabilità pronunciato nei confronti
dell’odierno ricorrente per avere detenuto abusivamente 75 copie di opere tutelate dal diritto
d’autore su supporti magnetici audiovisivi privi del contrassegno SIAE e, per l’effetto, di
violazione degli artt. 171 comma 2 lett. a) L. 633/41 e 648 c.p..

Data Udienza: 02/10/2013

2. Motivi del ricorso tramite difensore, deducendo:

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,

1) vizio di motivazione in quanto non vi sono prove del fatto che egli sia stato
sorpreso dagli agenti della G. di F. nel centro abitato di Crotone mentre era intento alla vendita
dei predetti supporti. Sebbene egli avesse svolto specifici motivi di appello (sia a riguardo che
con riferimento alla possibilità, preclusagli, di visionare il corpo di reato) la sentenza della
Corte non ha fornito alcuna replica su tali punti limitandosi a giustificare la propria decisone
con mero richiamo alla sentenza di primo grado.

3) violazione dell’art. 157 c.p. in quanto i reati erano prescritti prima della
pronuncia d’appello perché, dovendosi applicare la disciplina più favorevole, il reato più grave
(art. 648 c.p.) era prescritto alla data della sentenza d’appello essendo trascorsi 8 anni (pena
massima per tale reato).

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione –

Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito

precisate.
E’ orientamento sostante di questa S.C. che la condotta di chi detenga per la vendita
C.D. e DVD illecitamente riprodotti e privi del contrassegno SIAE debba esserne chiamato a
rispondere sia per violazione della legge sul diritto d’autore sia per violazione dell’art. 648 c.p.,
potendo i reati concorrere (S.U. 20.12.05, Marino, Rv. 232302). Anche a seguito della nota sentenza
della Corte di Giustizia Europea (c.d. Schwibbert), infatti, è stato asserito che la illecita
riproduzione può essere desunta anche dalle caratteristiche dei supporti (es. copertine fotocopiate)
ovvero dalle modalità complessive di detenzione (esposti per strada su bancarelle improvvisate) (ex
multis, Sez. III 24.6.08, Mersal, Rv. 240792).

Orbene, nel caso in esame, sul piano fattuale, esistevano certamente tutte le predette
condizioni visto che il verbalizzante ha riferito in udienza di avere sorpreso l’imputato mentre
vendeva i supporti su una bancarella ( v. sent. trib.) e che la Corte, richiamando la sentenza di
primo grado, conclude con l’affermazione che deve ritenersi pienamente provato che i supporti
«come dimostrano le
magnetici detenuti dall’imputato fossero stati illecitamente duplicati
modalità rudimentali con le quali gli stesi erano posti in vendita e la mancanza del timbro
SIAE».
Il problema, nella specie, è però rappresentato dal fatto che, a monte, la contestazione
mossa all’imputato è errata perché egli è stato chiamato a rispondere ( v. capo a)) di avere
«abusivamente detenuto per la vendita n. 75 copie di opere tutelate dal diritto d’autore su
supporti magnetici audiovisivi, privi del prescritto contrassegno SIAE».
Nessun cenno è fatto, come è possibile constatare, alla condotta dell’abusiva
duplicazione. A tale stregua, dal momento che il fatto è del 2004, trovano piena applicazione i
principi enunciati dalla direttiva CEE 83/189 del 28.3.83 (recepita in Italia con la L. 21.6.86 n. 317),
secondo cui qualora la “regola tecnica” – come è il contrassegno SIAE – non sia comunicata
alla Commissione europea secondo le procedure della direttiva 98/34 CEE, non può avere
efficacia nei confronti del privato. Tutto ciò, come sopra accennato, è stato poi cristallizzato
nella citata sentenza Schwibbert.
Notoriamente, il Governo italiano ha adempiuto all’onere di comunicazione solo con
D.P.C.M. del 23.2.09 n. 31 pubblicato sulla G.U. 6.4.09; donde la sua applicabilità solo ai fatti
sucecssivi. Per l’effetto, la semplice mancanza di contrassegno SIAE – come contestato nella
specie – non dà luogo ad alcuna fattispecie criminosa.
Ed infatti, è ben vero che questa S.C., anche dopo l’intervento della Corte di Giustizia
europea ha fatto notare che il contrassegno, per la legislazione italiana, non ha solo lo scopo
di condizionare la libera circolazione del prodotto, ma anche quello di favorire una rapida

2

2) mancanza di motivazione sulla richiesta declaratoria di prescrizione;

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 2 ottobre 2013
Il Presidente

identificazione dei prodotti abusivi, assicurando così una tutela più incisiva e pronta alle
violazioni del diritto d’autore. A tale stregua, nella sentenza di questa sezione (Mersal)
sopracitata si era detto che la mancanza del contrassegno assume un valore indiziario idoneo a
suffragare insieme con altri elementi l’illecita duplicazione. In questi casi, perciò, non si pone
alcun problema di disapplicazione della norma statale in contrasto con il diritto comunitario
perché il fatto contestato non riguarda la mera mancanza del contrassegno nei casi in cui la
sua apposizione sia prevista e quindi la violazione di una norma contenente una regola tecnica,
ma la violazione sostanziale del diritto di autore ossia l’illecita duplicazione o detenzione di
supporti illecitamente duplicati.
Il punto è, però, che, nella specie, tale illecita duplicazione non è mai stata contestata.
Di qui, l’insussistenza dei fatti di reato ipotizzati con la conseguenza che la sentenza in
esame, in quanto affetta di erronea applicazione della legge, deve essere annullata senza
rinvio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA