Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11099 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11099 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da Alibrando Ferdinando, n. a Sciglianio il 13 giugno 1965
avverso la sentenza del 24.6.2013 del tribunale di Cosenza
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Piero Gaeta che ha
concluso per l’inammissibilità
la Corte osserva:

Data Udienza: 07/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Alibrando Ferdinando era imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv
c.p., 93 e 94 (in relazione all’art. 95) d.P.R 380/01, perché, in qualità di
proprietario e committente, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,
procedeva in zona sismica alla via Parisi del Comune di Mangone a lavori di
sistemazione esterna e ristrutturazione del fabbricato principale e di pertinenza,
omettendo di dare preavviso scritto al competente sportello unico per l’edilizia e
senza autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione (in

Con decreto in data 27 maggio 2011 il G.I.P. del Tribunale di Cosenza
citava a giudizio l’Alibrando a seguito di opposizione a decreto penale di
condanna, poiché imputato dei reati suddetti.
Il tribunale di Cosenza con sentenza del 24 giugno 2013 dichiarava
Alibrando Ferdinando responsabile dei reati contestatigli e, concesse le
circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 400,00
d’ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali con il beneficio della
pena sospesa e non menzione.
2.

Avverso questa pronuncia l’imputato ha proposto appello,

successivamente convertito in ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’atto d’appello con cui la difesa dell’Alibrando impugna la sentenza del
tribunale di Cosenza, poi convertito in ricorso per cassazione per essere
inappellabile la sentenza del tribunale, contiene una tipica censura di merito,
compatibile con l’appello, ma non con il ricorso per cassazione. La difesa
dell’Alibrando censura la sentenza impugnata perché a suo dire mancherebbe la
prova del fatto e perché in realtà il provvedimento emesso dal Sindaco nel 2009
non era permesso in sanatoria, ma permesso in variante.
E’ questa una circostanza non solo smentita dalla puntuale motivazione
del tribunale ma anche in realtà irrilevante perché la condotta consiste
nell’omesso preavviso scritto al competente sportello unico per l’edilizia e
nell’omessa autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione;
adempimenti dovuti in ragione del fatto che l’imputato aveva proceduto in zona
sismica a lavori di sistemazione esterna e ristrutturazione di un fabbricato.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere
47547 13 r.g.n

2

11.p. 7 grnnato 2014

Mangone, accertato il 12.11.2008).

delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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