Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11094 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11094 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MODOLO CRISTIANO N. IL 13/05/1973
avverso la sentenza n. 300167/2013 TRIBUNALE di VENEZIA, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

4

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza emessa il 22/01/2013, ex art. 444
cod. proc. pen., applicava nei confronti di Cristiano Modolo – imputato del reato di
cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 [come contestato in atti] – previa concessione
dell’attenuante, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 la pena di mesi nove di
reclusione ed C 2.100,00 di multa.

motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle
condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. ed alla congruità della pena applicata.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese: la
non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel merito
dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed applicata
in atti.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Cristiano
Modolo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014

Il Componente estensore

Il Presidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di

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