Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11093 del 24/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11093 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANGIANO ANTONIO N. IL 11/04/1983
avverso la sentenza n. 9750/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 24/01/2014
Ritenuto:
che la Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 7/2/2013 ha confermato la sentenza emessa in data
26/6/2012 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città e con la quale
CANGIANO Antonio era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 d.P.R.
309\90 (acc. Napoli, 16/11/2011);
–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. V n. 28011, 26
giugno 2013 e Sez. II n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la
mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le
argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda
I ‘ impugnazione.
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria
di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
amera di consiglio del 24\1\2014
Così deliberato in •:4 MA
— che l’interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti
della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata;