Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11092 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11092 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IENTILE VINCENZO N. IL 16/05/1979
avverso la sentenza n. 13443/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 24/01/2014

Ritenuto:

-che avverso detta pronuncia l’imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo violazione dell’art. 597 cod.proc.pen., per omessa e manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dello stesso da parte del decidente; erronea
applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità. a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, permette di rilevare la
logicità e la correttezza dell’argomentazione motivazionale sviluppata dal decidente e posta dallo
stesso a sostegno della ritenuta cristallizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso
in capo al prevenuto. con compiuto richiamo a tutti gli elementi emergenti dalla lettura degli atti di
investigazione, compiuti dalla P.G. nel corso delle indagini, legittimamente utilizzabili in ragione
del rito abbreviato:
-che, del pari. del tutto destituite di fondamento sono da ritenere le ulteriori doglianze in relazione
al trattamento sanzionatorio. visto che le attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. sono state concesse in
giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva e la pena inflitta risulta adeguata alla gravità
del fatto ( trasporto di rifiuti altamente inquinanti ) e alla personalità dell’imputato;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 24/1/2014.

-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato il decisum di
prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con il quale Vincenzo Ientile era stato riconosciuto
responsabile del reato ex artt. 81 cpv cod.pen, 6, co. 1, lett. D), nn. 1 e 2, d.L. 172/08, convertito in
L. 210/08. per avere effettuato una attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, in
difetto di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla vigente normativa; ed era stato
condannato alla pena ritenuta di giustizia;

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