Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11090 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11090 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENNA MARCO N. IL 03/09/1978
avverso la sentenza n. 911/2010 TRIBUNALE di VASTO, del
09/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 24/01/2014

Ritenuto:

-che avverso detta pronuncia la difesa del Menna ha proposto ricorso, eccependo vizio di
motivazione, travisamento dei fatti e delle prove in relazione ai risultati della istruzione
dibattimentale; violazione dell’art. 43 cod.pen.. non ravvisandosi, nella specie l’elemento
psicologico del reato contestato: omessa motivazione in punto di determinazione della pena;
-che la difesa ha inoltrato in atti memoria nella quale specifica, ulteriormente, le ragioni fondanti le
censure sollevate;
-che il vaglio di legittimità. a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia. permette di rilevare la
logicità e la correttezza dell’argomentazione motivazionale sviluppata dal decidente e posta dallo
stesso a sostegno della ritenuta cristallizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso
in capo al prevenuto, con puntuali richiami agli elementi costituenti la piattaforma probatoria
(deposizioni testimoniali degli agenti accertatori. Trapani e Greco; verbale di sequestro ),
esaustivamente valutati, dando contezza, peraltro. della irrilevanza delle prove a discarico, richieste
dalla difesa ed assunte in dibattimento;
-che, peraltro, con il primo motivo di annullamento si tende ad una rilettura degli risultanze
istruttorie. sulle quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che, del pari. del tutto destituite di fondamento sono da ritenere le ulteriori doglianze, a causa
della oggettiva ed incontrovertibile pretestuosità ed inconsistenza della base giuridica delle stesse;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 24/1/2014.

-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Vasto ha riconosciuto Marco Menna
responsabile del reato di cui agli artt. 15, co. 1, lett. c), e 24, co. 1, L. 963/1965, perché, nella qualità
di titolare della rivendita al minuto di prodotti ittici. denominata “Pescheria Menna”. deteneva per la
vendita all’interno di detto esercizio commerciale pezzi di novellame di trigia di misura inferiore a
cm. 11, e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;

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