Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1109 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1109 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Ranzenigo Gimmi, nato a Monfalcone, il 9/1/1969;

avverso la sentenza del 13/12/2010 del Tribunale di Udine;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi
Riello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 13 dicembre 2010 il Tribunale di Udine confermava la condanna di
Ranzenigo Gimmi alla pena di giustizia per i reati di lesioni, ingiurie e minacce in
continuazione, commessi nel corso di una lite provocata dall’imputato in un locale
pubblico.

Data Udienza: 09/11/2012

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta vizi motivazionali della sentenza impugnata in merito
alla quantificazione degli aumenti di pena stabiliti per la riconosciuta continuazione tra
i reati in contestazione, aumenti operati in misura sensibilmente superiore ai minimi
edittali senza che il Tribunale abbia provveduto a fornire idonea giustificazione sulla
condivisione delle scelte effettuate in merito dal giudice di prime cure.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 133-bis
dell’imputato nella verifica sulla corretta commisurazione della pena esclusivamente in
ragione della mancata allegazione da parte dello stesso di documentazione idonea a
comprovarle pur essendo presente in atti quella utilizzata per ottenere l’accesso al
patrocinio a spese dello Stato in grado di comprovare la circostanza.
2.3 Con il terzo motivo viene invece eccepita la violazione degli artt. 33 e 54 d. Igs. n.
274/2000 in merito al rigetto dell’istanza di applicazione della pena del lavoro di
pubblica utilità sulla base dell’erroneo presupposto che sia onere del richiedente
indicare l’ente presso cui svolgere l’attività lavorativa e produrre una valida
dichiarazione con cui il medesimo attesti la disponibilità ad assumerlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
In particolare risulta infondato il primo motivo, atteso che il Tribunale ha
espressamente motivato sull’adeguatezza della pena complessiva applicata
all’imputato all’esito del giudizio di primo grado facendo riferimento alle modalità dei
fatti ed ai precedenti penali dell’imputato; giustificazione che deve ritenersi esaustiva
non sussistendo l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di
continuazione, peraltro implicitamente deducibile nel caso di specie proprio dalle
considerazioni generali svolte dal giudice d’appello sul trattamento sanzionatorio nel
suo complesso (Sez. 5, n. 27382 del 28 aprile 2011, Franceschin e altro, Rv. 250465).
2.

secondo motivo è invece inammissibile. Deve innanzi tutto ricordarsi come

correttamente il Tribunale abbia ritenuto che per ottenere la riduzione della pena
pecuniaria ai sensi dell’art. 133-bis c.p. sia necessario che l’imputato alleghi
l’indispensabile documentazione atta a chiarire la sua posizione economica. (Sez. 4, n.
2558 del 13 gennaio 2000, Gamberale A e altri, Rv. 215546).
Ed in tal senso, infatti, l’oggetto della doglianza avanzata dal ricorrente non è il
malgoverno dei principi che sovrintendono all’applicazione della disposizione
menzionata, ma sostanzialmente il travisamento della prova sul punto per l’omessa
considerazione della documentazione prodotta a sostegno dell’istanza di ammissione al

c.p., non avendo il Tribunale tenuto conto delle condizioni economiche disagiate

patrocinio a spese dello Stato, di per sé attestante – secondo il ricorrente – proprio le
circostanze che secondo il Tribunale avrebbe omesso di documentare.
In tali termini ricostruito il motivo di ricorso appare allora evidente la sua genericità.
Come noto, infatti, ai sensi delle modifiche apportate all’art. 606 comma 1, lett. e)
c.p.p., il vizio di motivazione rilevante può risultare, oltre che dal testo del
provvedimento impugnato, anche “da altri atti del processo”, purché siano
“specificamente indicati nei motivi di gravame”. Ciò comporta, in altre parole, che
tra argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale, si
è affiancata la contraddittorietà tra la motivazione e l’atto a contenuto probatorio.
L’informazione “travisata” (la sua esistenza – inesistenza) o non considerata deve,
peraltro, essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione,
che l'”atto del processo” sia, come già ricordato, “specificamente indicato nei motivi di
gravame”.
Sul ricorrente, dunque, grava, oltre all’onere di formulare motivi di impugnazione
specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far
valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati,
avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle
forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione.
Nel caso di specie la documentazione di cui si lamenta l’omessa considerazione è stata
solo genericamente evocata dal ricorrente, il quale peraltro non ha nemmeno
specificato per quale motivo il CUD dell’imputato rappresenterebbe l’unica fonte da cui
dedurre lo stato di disagio economico e dunque in che senso la sua valutazione
avrebbe necessariamente dovuto determinare una decisione di segno opposto a quella
adottata dal Tribunale.
3. Nuovamente infondato è il terzo ed ultimo motivo di ricorso.
3.1 Come risulta dalla sentenza impugnata, il Ranzenigo ha avanzato nel corso del
giudizio di primo grado richiesta “preventiva” di conversione della pena pecuniaria in
quella del lavoro di pubblica utilità, rimasta inascoltata dal Giudice di Pace orientatosi
invece per l’irrogazione della prima. A fronte dell’eccezione avanzata con i motivi
d’appello in ordine alla mancata motivazione da parte del primo giudice sull’omesso
accoglimento dell’istanza di conversione, il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza
in quanto l’istanza non era corredata dalla documentazione attestante la disponibilità
dell’ente erogatore dell’attività lavorativa.
3.2 La decisione adottata dal giudice d’appello è sostanzialmente corretta, ancorchè
per ragioni assai diverse da quelle esposte nel provvedimento impugnato.

all’illogicità intrinseca della motivazione (cui è equiparabile la contraddittorietà logica

Infatti non è corretto ritenere che l’ammissibilità della richiesta di accesso alla pena del
lavoro di pubblica utilità sia subordinata all’allegazione della disponibilità dell’ente
presso cui tale attività deve essere svolta, atteso che alcuna disposizione onera
l’imputato in tal senso, salva sempre la possibilità per il medesimo di proporre un
progetto di esecuzione della pena predefinito e fermo il potere del giudice di non
ritenerlo adeguato.
In realtà a fronte della richiesta dell’imputato è dovere del giudice procedere ai sensi

del soggetto presso cui deve essere svolta scegliendolo tra quelli inseriti nell’apposito
elenco degli enti convenzionati.
3.3 Ciononostante, come accennato, la doglianza è infondata. L’art. 52 del d. Igs. n.
274/2000 assegna, infatti, al Giudice di Pace il potere di irrogare all’imputato per i
reati in origine puniti con la sola reclusione ovvero con la recluOpne alternativa alla
multa (e cioè quelli di lesioni e ingiurie contestati all’imputato) una tra le tre sanzioni
previste dal legislatore e cioè la pena pecuniaria, quella della permanenza domiciliare
o quella del lavoro di pubblica utilità. Come si evince dal tenore letterale della
disposizione citata e dalla Relazione governativa al decreto legislativo tutte e tre le
sanzioni menzionate sono state indistintamente configurate come pene principali e la
scelta di applicare l’una o l’altra rientra nell’ambito della discrezionalità attribuita al
giudice in tema di commisurazione del trattamento sanzionatorio, il cui esercizio deve
ovviamente essere idoneamente motivato ogni qual volta l’opzione sanzionatoria eletta
non sia quella dell’applicazione del tipo di pena che comporta il minimo sacrificio per la
libertà dell’imputato e cioè quella pecuniaria.
La discrezionalità del giudice nella scelta del tipo di sanzione incontra peraltro un limite
in quanto stabilito, al fine di rendere compatibile l’ordinamento del Giudice di Pace con
quanto stabilito dall’art. 4 della ConvenzioneEDU, dal primo comma dell’art. 54 del
decreto, per cui egli può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo qualora
l’imputato ne abbia fatto richiesta.
3.4 Nulla impedisce che tale richiesta venga effettuata prima che il giudice adotti la
sua decisione (anche eventualmente su sollecitazione di quest’ultimo), cercando in tal
modo di orientare le sue scelte sanzionatorie, che peraltro non rimangono vincolate
dalla sua presentazione, fermi restando gli oneri di motivazione di cui si è detto. Tale
facoltà emerge implicitamente dal combinato disposto dei menzionati artt. 52 e 54 d.
Igs. n. 274/2000, ancorchè il legislatore non ne abbia fatto espressa menzione (ed il
silenzio serbato sul punto – per come ancora si ricava dalla Relazione al decreto
legislativo – è imputabile alla mera intenzione di non voler imporre alla difesa
l’anticipazione di richieste sulla pena che potessero in qualche modo apparire come
un’implicita ammissione di responsabilità dell’imputato).

dell’art. 3 d.m. 26 marzo 2001 all’individuazione sia del tipo di attività lavorativa, che

E’ peraltro incontrovertibile che la richiesta dell’imputato non è in tal caso mirata ad
ottenere “la conversione” della pena principale nel lavoro di pubblica utilità, che, per
l’appunto, non è una sanzione sostitutiva o una misura alternativa di esecuzione della
suddetta pena principale, ma è, come già ricordato, a sua volta una delle pene
principali che concorrono a formare il portafoglio sanzionatorio a disposizione del
Giudice di Pace.
La funzione di tale richiesta – per così dire “preventiva” – è dunque solo quella di

dispiegarsi in tutta la sua ampiezza.
3.5 Ciò detto va però evidenziato come i tempi e le forme ordinarie per la
presentazione della richiesta di cui si tratta sono quelli indicati nell’art. 33 del d. Igs. n.
274/2000, che ha introdotto un inedito e sperimentale meccanismo di formazione
bifasica del dispositivo della sentenza, emesso in prima battuta con una sorta di
riserva di disponibilità alle modifiche apportabili su richiesta dell’interessato. In tal
senso il giudice pronunzia condanna alla pena della permanenza domiciliare, indicando
nel dispositivo il suo giudizio favorevole all’applicazione del lavoro di pubblica utilità. A
questo punto l’imputato formula la sua eventuale richiesta di accedervi e il giudice
integra il dispositivo della sentenza previo, ove necessario, un rinvio dell’udienza.
E’ dunque evidente che la richiesta dell’imputato può ritenersi assuma natura
vincolante solo nei limiti in cui il giudice abbia già esercitato il suo potere discrezionale
in merito alla scelta del tipo sanzionatorio e al solo fine di rimuovere la condizione
ostativa a che questa divenga effettiva. Ma è altrettanto evidente che il complesso
meccanismo di cui si tratta sia legato al presupposto per cui la scelta sanzionatoria
operata dal giudice sia circoscritta all’alternativa tra permanenza domiciliare e lavoro
di pubblica utilità, nel senso che, qualora l’imputato non presti il proprio “consenso” a
quest’ultimo, si vedrà definitivamente applicare la prima.
La procedura descritta non è invece attivabile qualora il giudice abbia deciso di
irrogare esclusivamente la pena pecuniaria, che l’imputato non può più chiedere di
“sostituire” con il lavoro di pubblica utilità, atteso che l’unica ipotesi in cui tale sorta di
“conversione” è ammessa è quella disciplinata dall’art. 55 del decreto per il caso in cui
la stessa pena pecuniaria rimanga ineseguita.
3.6 Nel caso di specie, come già illustrato, non è in dubbio che la richiesta
dell’imputato sia stata avanzata prima della deliberazione del giudice e che pertanto
questi, una volta deciso di applicare la pena meno afflittiva tra quelle previste dall’art.
52 del decreto, non aveva alcun obbligo di motivare sulle ragioni per cui non aveva
scelto di irrogare il lavoro di pubblica utilità e ciò a prescindere dalle preferenze
dell’imputato, la cui volontà non rileva a tal fine se non nei limiti tassativamente
descritti negli artt. 33 e 54 dello stesso decreto. Conseguentemente il motivo d’appello
formulato in proposito si fondava su presupposti giuridici manifestamente erronei e

rimuovere l’ostacolo normativo che impedisce al potere discrezionale del giudice di

dunque legittimamente il Tribunale non l’ha accolto, a prescindere dalla motivazione
adottata, che in punto di diritto è irrilevante qualora la soluzione resa sia in ogni caso
corretta.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 9/11

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