Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11088 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11088 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NASTRI PAOLO N. IL 03/02/1966
avverso la sentenza n. 2304/2011 TRIBUNALE di SALERNO, del
11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

A

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Salerno, con sentenza emessa 1’11/12/2012, dichiarava Paolo
Nasti, colpevole del reato di cui all’art. 273, comma 1, d.lgs. 152/2006 [come
contestato in atti] e lo condannava alla pena di C 500,00 di ammenda.

2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex art.
568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie sulla responsabilità

3. Le censure relative alla responsabilità penale sono infondate perché in
contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito
(vedi sentenza impugnata pag. 3).
3.1. La censura relativa alla mancata concessione della sospensione
condizionale della pena è generica e comunque inammissibile perché dedotta per
la prima volta in sede di legittimità.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Paolo NastOi
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014

Il Componente estensore

Il Presidente

penale e sulla mancata concessione della sospensione condizionale.

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