Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11086 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11086 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorsi proposti da:
STELLA ENNIO N. IL 28/11/1954
MORGIA EMIDIO N. IL 20/08/1963
avverso la sentenza n. 283/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/01/2014

Ritenuto:

— che avverso detta sentenza hanno proposto sparati ricorsi per cassazione gli imputati. deducendo
entrambi l’erronea interpretazione delle risultanze processuali in ordine alla attribuzione alle loro
persone dei fatti contestati. Lo STELLA lamentava anche la immotivata reiezione della implicita
richiesta di rinvio per impedimento documentato da certificato medico fatto pervenire alla Corte
territoriale;
— che, nella specie, risulta accertato che i predetti sono stati visti dalla polizia giudiziaria operante
mentre consegnavano un involucro ad altra persona indosso alla quale. dopo immediata
perquisizione, venivano rinvenute cinque dosi di cocaina;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
‘attuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo. esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio. alla
stregua di una diversa ricostruzione del . fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che la Corte territoriale ha motivatamente indicato le ragioni per le quali andava escluso il
legittimo impedimento dell’imputato, ritenendolo non documentato dalla certificazione allegata. IN
particolare, la Corte territoriale ha rilevato che il certificato prodotto non attestava l’assoluta
impossibilità di comparire e che l’imputato, già dichiarato contumace. non aveva manifestato la
volontà di presenziare all’udienza;
— che i ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento. nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato i
la camera di consiglio del 24/1/2014

— che la Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 26/10/2012 ha parzialmente riformato,
rideterminando la pena, la sentenza con la quale, in data 4/3/2010. il Tribunale di Chieti — Sezione
Distaccata di Ortona aveva affermato la responsabilità penale di STELLA Ennio e MORGIA
Emidio per il reato di cui agli artt. 110.81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309\90;

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