Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11085 del 24/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11085 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SADIKI BUJAR N. IL 03/03/1978
SERRANO NICOLA N. IL 25/04/1969
RUGGERI VITO N. IL 29/06/1970
avverso la sentenza n. 1232/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ANCONA, del 27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

chi 21(2 013
1. 11 Gup del Tribunale di Ancona, con sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen.,
applicava nei confronti di Sadiki Bujar, Nicola Serrano, Vito Ruggeri – imputati del
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 [come loro rispettivamente contestato in
atti] – la pena come determinata in atti.

2.1 predetti imputati proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo

in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. ed
al trattamento sanzionatorio.

3. Le censure dedotte net ricorst sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il

gri~tur. – tenuto conto, peraltro, della peculiare

natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese: la
non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel merito
oht dell’imputatì e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed applicata
in atti.

4. Vanno dichiarati, pertanto, inammissibili i ricorsi proposti da Sadiki Bujar,
Nicola Serrano, Vito Ruggeri con condanna degli stessi al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricprrenti al pagamento delle
e..■.41/1c.~,
spese processuali e della somma di C 1.500,00v1n favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014

violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA