Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11084 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11084 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NDYAE MOHAMED N. IL 03/01/1993
avverso la sentenza n. 5587/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
29/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 29/05/2013, ex art. 444 cod.
proc. pen., applicava nei confronti di Ndyae Mohamed – imputato del reato di cui
all’art. 73 d.P.R. 309/1990 ed altro [come contestato in atti] – la pena di anni uno,
mesi quattro di reclusione ed C 2.000,00 di multa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

3.11 ricorrente, con atto in data 07/10/2013, pervenuto il 20/10/2013,
dichiarava di rinunciare all’impugnazione con conseguente inammissibilità del
ricorso, ex art. 591 lett. d) cod. proc. pen.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Ndyae
Mohamed con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C /500,00.

P.Q.M.

4

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
e cvm-quiz
spese processuali e della somma di C /.500,00Cin favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014

Il Componente estensore

Il Presidente

legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle

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