Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11082 del 24/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11082 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ERMANO ITALO N. IL 27/01/1978
avverso la sentenza n. 1697/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 24/01/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato il decisum
di prime cure. con il quale Italo Ermano era stato riconosciuto responsabile del reato di spaccio di
sostanza stupefacente, del tipo eroina, ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia;
-che il vaglio di legittimità. a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, permette di rilevare
logica e corretta l’argomentazione motivazionale sviluppata dal decidente e posta dallo stesso a
sostegno della ritenuta cristallizzazione del delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso
dall’imputato, con puntuali richiami agli elementi costituenti la piattaforma probatoria ( deposizioni
Costantini e Di Simone esaustivamente valutati:
-che, peraltro, con il primo motivo di annullamento si tende ad una rilettura delle emergenze
istruttorie. sulle quali al giudice di merito è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che, del pari. del tutto destituite di fondamento vanno ritenute le doglianze sollevate in relazione al
trattamento sanzionatorio. considerato dalla Corte di Appello congruo e conforme ai criteri di cui
all’art. 133 cod.pen.. anche con riferimento all’aumento per la continuazione, senza dubbio non
eccessivo, tenuto conto della pluralità delle cessioni poste in essere dall’Ermano;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 24/1/2014.
-che avverso detta pronuncia la difesa dell’Ermano ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la
insussistenza di prove in relazione alla concretizzazione del delitto contestato e alla ascrivibilità di
esso in capo al prevenuto: censurando la eccessività del trattamento sanzionatorio. anche in punto
della entità degli aumenti applicati ex alt 81 cod.pen.;