Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11081 del 24/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11081 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MARCO GIULIA MARGHERITA N. IL 16/02/1956
avverso la sentenza n. 1211/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 24/01/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di L’Aquila, in riforma del decisum di
prime cure, con il quale Giulia Margherita Di Marco era stata assolta dal reato di cui all’art. 10 ter,
d.Lvo 74/2000. ha riconosciuto l’imputata responsabile del delitto ad essa ascritto. condannandola
alla pena ritenuta di giustizia;

-che la stessa difesa ha inoltrato in atti istanza con cui chiede che il ricorso sia trattato in udienza
pubblica, in quanto con esso vengono sollevati problemi di natura tecnico-giuridica da esaminare
nel pieno contraddittorio delle parti;
-che la predetta istanza non può trovare accoulimento, in quanto, ictu oculi, i motivi di
annullamento formulati risultano manifestamente infondati, rilevato che, come evidenziato dalla
Corte di merito. il momento consumativo del reato in contestazione, punibile a titolo di dolo
generico, coincide con lo spirare del termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di
imposta successivo. Tenuto conto che l’art. 6, L. 405/90 stabilisce che l’acconto IVA va versato
entro il 27 dicembre. il delitto de quo si perfeziona qualora il contribuente non versi entro tale data
l’imposta dovuta in forza della dichiarazione IVA, relativa al periodo precedente.
Conseguentemente. il giudice di seconde cure ha correttamente ritenuto concretizzato il reato in
contestazione. dichiarandone responsabile la prevenuta. che all’epoca della cristallizzazione della
violazione ricopriva la carica di legale rappresentante della Sciben s.r.1.;

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 24/1/2014.

-che avverso detta pronuncia la difesa della Di Marco ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo violazione dell’art. 10 ter, d.Lvo 74/2000. e degli artt. 42,43 e 45 cod.pen.;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA