Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11080 del 24/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11080 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COCCO GIUSEPPE N. IL 08/02/1953
avverso la sentenza n. 151/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 24/01/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Torino ha confermato il decisum di
prime cure. reso a seguito di rito abbreviato, con il quale Giuseppe Cocco era stato riconosciuto
responsabile dei reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo cocaina e di ricettazione
di un paraurti e di una targa. appartenenti ad un motociclo rubato, ed era stato condannato alla pena
ritenuta di giustizia;
-che i motivi di annullamento formulati risultano inammissibili, in quanto generici, perché con essi
si ripropongono le identiche doglianze sollevate in sede di appello, alle quali il giudice di seconde
cure ha fornito ampio, logico e corretto riscontro, evidenziandone la infondatezza, come emerso dal
vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia;
-che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse
ragioni già discusse dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella
decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, a mente
dell’art. 591. co. 1. lett. c). cod.proc.pen.. alla inammissibilità ( ex multis Cass. 11/10/2004, n.
39598 );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 24/1/2014.
-che avverso detta pronuncia la difesa del Cocco ha proposto ricorso per cassazione, contestando la
mancata applicazione del co. 2 dell’art. 648 cod.pen.; eccependo la erronea applicazione dell’art. 62
n. 4 cod.pen., nonché l’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche;