Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1108 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1108 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRARA MAURIZIO N. IL 18/10/1993
avverso la sentenza n. 1568/2012 TRIBUNALE di RIMINI, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 25/11/2013
Ferrara Maurizio ricorre avverso la sentenza 18.6.12, emessa dal Tribunale di Rimini ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato continuato
concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di anni uno di
reclusione ed € 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
luogo sbagliato al momento sbagliato>, rimanendo < coinvolto nella brutta vicenda che ha portato
al suo arresto proprio a causa di cattive frequentazioni>, in assenza peraltro di prova certa della sua
responsabilità.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p. , facendo in particolare riferimento alla confessione resa
dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
e 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013
\D U.
c.
RIA
comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice considerato che l’imputato si era trovato