Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1108 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1108 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone
nel procedimento nei confronti di:
Maragnoni Giuseppe, nato a Ripi, il 18/4/1972;

avverso la sentenza del 19/9/2011 del Giudice di Pace di Frosinone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi
Riello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza;
udito per l’imputato l’avv. Calogero Nobile, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 09/11/2012

1.Con sentenza del 19 settembre 2011 il Giudice di Pace di Frosinone assolveva
Maragnoni Giuseppe dal reato di ingiuria, ad oggetto la frase “Che cazzo guardi?
Guarda le corna che hai” proferita nei confronti di Ferrante Roberto, perché il fatto non
costituisce reato.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica di Frosinone su istanza
della parte civile deducendo violazione di legge e vizi motivazionali della sentenza

osserva come l’evocato difetto dell’elemento psicologico del reato ascritto
contrasterebbe con la raggiunta prova dell’intenzione dell’imputato di provocare la
parte lesa, nel mentre l’affermata innocuità della frase nel contesto in cui è stata
pronunziata sarebbe incompatibile con il suo intrinseco significato offensivo, non
suscettibile di interpretazioni alternative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso, come denunziato dalla difesa dell’imputato, è inammissibile innanzi tutto
perché tardivo. Infatti lo stesso è stato presentato dal pubblico ministero il 19
novembre 2011 e cioè ben oltre la data del 4 novembre dello stesso anno in cui
spirava, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., il termine di trenta giorni per l’impugnazione della
sentenza, la cui motivazione era stata tempestivamente depositata entro quello
stabilito dall’art. 544 comma 2 dello stesso codice.

2. Non di meno il ricorso sarebbe comunque inammissibile in quanto sostanzialmente il
pubblico ministero ha sollecitato una rivalutazione del merito della decisione invece
preclusa a questa Corte. Ed infatti la sentenza impugnata, con motivazione non
manifestamente illogica ed attraverso una analisi del contesto fattuale in cui la frase
incriminata è stata pronunziata che appare congrua alle risultanze processuali, ha
ritenuto che le espressioni pur volgari impiegate dall’imputato non fossero dirette a
ledere l’onore o la reputazione della persona offesa, compiendo così una valutazione
che non è censurabile in questa sede.
Né, contrariamente a quanto dimostra di ritenere il ricorrente – facendo leva su di un
precedente di questa Corte invero inconferente perché relativo a fattispecie affatto
diversa -, le espressioni utilizzate presentano, soprattutto nell’ottica di un generale
scadimento del linguaggio comune e della accettazione sociale dello stesso, un
significato univocamente offensivo di per sé sufficiente a ritenere consumata la
violazione della legge penale sostanziale evocata.

impugnata in merito alla ritenuta irrilevanza penale del fatto. In proposito il ricorrente

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 9/11/ 012

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