Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11078 del 24/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11078 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INGROSSI ENRICO N. IL 12/03/1944
avverso la sentenza n. 1507/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 24/01/2014
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa il 27/02/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, in
data 14/10/2010, appellata da Enrico Ingrossi, imputato del reato di cui all’art. 2,
comma 1 bis, L. 638/1983 [come contestato in atti] e condannato alla pena di
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla
ritualità della comunicazione della diffida dell’INPS ai fini dell’eventuale definizione
dell’addebito ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, L. 638/1983, con conseguente
improcedibilità dell’azione penale.
3. La difesa presentava in data 09/01/2014 propria memoria con la quale
insisteva nelle sue richieste.
4. Le censure dedotte nel ricorso e nella memoria difensiva del 09/01/2014,
sono del tutto ripetitive di quanto dedotto in Appello e già valutato esaustivamente
dalla Corte Territoriale, che ha congruamente motivato su tutti i punti oggetto di
impugnazione (vedi sentenza 2° grado pagg. 2 – 4).
5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Enrico Ingrossi
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014
mesi due di reclusione ed C 400,00 di multa; pena sospesa e non menzione.