Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11077 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11077 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIMITRI MARIO SALVATORE N. IL 24/12/1970

}LtkAtE.

avverso la sentenza n. 953/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 24/01/2014

Ritenuto:

-che avverso detta pronuncia la difesa del Di Mitri ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
violazione dell’art. 192 cod.roc.pen. e vizio di motivazione in punto di valutazione della prova della
responsabilità dell’imputato relativamente al reato di spaccio;
-che dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, emergono la logicità e
la correttezza della argomentazione motivazionale sviluppata dal giudice di merito in relazione alla
ritenuta concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto, con
effettuazione di compiuti richiami alle emergenze istruttorie, segnatamente il contenuto delle
intercettazioni telefoniche, da cui emerge l’attività di spaccio in favore di altri soggetti, esercitata
dal Di Mitri;
-che, peraltro. con il motivo di annullamento si tende ad una rilettura delle risultanze probatorie,
sulle quali al giudice di merito è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 24/1/2014.

-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,
in parziale riforma del decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con il quale Mario
Salvatore Di Mitri era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, co. 4, d.P.R. 309/90,
previgente, ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, ritenuto che il Tribunale non
aveva tenuto conto della riduzione di un terzo secco per il rito, ha diminuito la pena inflitta al
prevenuto ad anni 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa;

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