Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11075 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11075 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANU’ NICOLA N. IL 01/06/1964

i L NIVi
avverso la sentenza n. 497/2012 TRIB SEZ.DIST. di ORTONA, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/01/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.

Ritenuto:
— che il Tribunale di Chieti — Sez. Distaccata di Ortona con sentenza del 24/1/2013 ha applicato
a CANU Nicola la pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine al reato di cui all’articolo
10-bis d.lgs. 74\2000 (in Ortona, il 3/5/2011);
— che l’imputato ha presentato ricorso per cassazione e successiva memoria in data 9.1.2014;
— che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato, in punto di: nullità del decreto di
citazione a giudizio; vizio di motivazione e violazione dell’art. 129 C.P.P.; violazione di legge e
vizio di motivazione in ordine alla rateizzazione della pena pecuniaria risulta manifestamente
infondato;
— che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di
patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la
richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione, poiché l’accusa, come giuridicamente formulata, non può
essere rimessa in discussione, in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta. diversa da quelle attinenti
alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. V n. 21287, 4 giugno 2010
ed altre prec. conf.);
— che in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di
legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, poiché l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in
discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche
assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato.
(Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. H n. 5240, 14 gennaio 2009).
–che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che la rateizzazione della pena pecuniaria in misura di tre rate era stata domandata dallo stesso
imputato con la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende. della
somma. equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00

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