Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11074 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11074 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORTIZ DERIMIR N. IL 16/08/1987
avverso la sentenza n. 3778/2013 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Modena, con sentenza emessa il 18/06/2013, ex art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Ortiz Derimir – imputato del reato
di cui all’art. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. 309/1990 [come contestato in atti] – la
pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed C 18.000,00 di multa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

relazione alla formulazione del capo di imputazione; nonché all’omesso avviso al
codifensore dell’imputato.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese: la
non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel merito
dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed applicata
in atti.

4.Ad abundantiam si rileva che le eccezioni attinenti alla formulazione capo
di imputazione ed all’omesso avviso al codifensore sono generiche, tardive e
comunque non idonee ad inficiare l’accordo raggiunto tra le parti e posto a base
della richiesta di applicazione pena.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Ortiz Derimir
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014
Il Componente estensore

Il Presidente

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in

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