Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11073 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11073 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALZONE LUIGI N. IL 31/07/1939
avverso la sentenza n. 520/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/01/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
.amera di consiglio del 24/1/2014
Così deliberato in ì A
,

Ritenuto:
che la Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 12/2/2013 ha riformato la sentenza
assolutoria emes,sa in data 29/2/2012 dal Tribunale di quella città, affermando la responsabilità
penale di FALXONE Luigi in ordine al delitto di cui all’art. 349 cod. pen. (in Caltanissetta, in
data anteriore al giugno 2006);
– – che l’interessato, nel proposto ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o
punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata. Il ricorrente lamenta,
in maniera generica, la mancanza di prova in ordine alla sua responsabilità ed il difetto
dell’elemento soggettivo in relazione alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, atto al quale
questa Corte di legittimità non ha accesso;
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente;
— che l’ulteriore doglianza circa la mancata concessione della sospensione condizionale,
altrettanto generica, risulta comunque infondata, avendo i giudici del gravame indicato che i
precedenti penali gravanti sull’imputato risultavano ostativi alla concessione del richiesto
beneficio;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e manifestamente
infondato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

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