Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11071 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11071 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ODDO MARINA N. IL 15/06/1975
avverso la sentenza n. 345/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 24/01/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma del
decisum di prime cure. con il quale Marina Oddo era stata riconosciuta responsabile del reato di cui
agli artt. 81 cod.pen e 2. co. 1 bis. L. 638/83, per non avere, quale titolare dello omonima ditta,

relativamente al periodo da febbraio ad agosto 2005, ed era stata condannata alla pena ritenuta di
giustizia. con il beneficio ex art. 163 cod.pen.. ha convertito la pena detentiva in pecuniaria e
concessa la non menzione. con conferma nel resto:
-che l’imputata ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, censurando la
pronuncia impugnata per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato
contestato, in difetto di prova certa della avvenuta corresponsione da parte della Oddo delle
retribuzioni ai lavoratori dipendenti:
-che il gravame risulta manifestamente infondato a causa della oggettiva e incontrovertibile
pretestuosità e inconsistenza della base giuridica della censura, rilevato che dal vaglio di legittimità
a cui è stata sottoposta la gravata pronuncia emerge. in maniera del tutto evidente. come il giudice
di merito abbia svolto un discorso giustificativo logico e corretto nel ritenere concretizzato il delitto
ascritto alla prevenuta. con effettuazione di puntuali richiami agli elementi costituenti la piattaforma
probatoria ( deposizione teste Sessa, funzionario INPS: attestazioni relative alla corresponsione
delle competenze lavorative. mod. DM I 0);
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di 1.000,00 alla cassa delle ammende.

versato all’INPS di Salerno le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti

Così deliberato in camera di consiglio il 24/1/2014.

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