Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11070 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11070 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERISHA GEZIM N. IL 02/01/1988
avverso la sentenza n. 11608/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VENEZIA, del 30/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO:

-che con la sentenza in epigrafe segnata il7fribunale di Venezia, su concorde richiesta delle parti,
ha applicato la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa a carico di Gezim
Berha. imputato del reato di cui all’art. 73, co. 1 e 1 bis, d.P.R. 309/90, per avere detenuto

-che l’imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione del!’ art.
129 cod.proc.pen., in quanto la motivazione con cui è stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per
il proscioglimento è meramente apparente:

-che la censura è manifestamente infondata;

-che il vaglio di legittimità. a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, permette di ritenere
logica e corretta la argomentazione motivazionale, adottata dal decidente;

-che l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111 Costituzione e dall’art. 125, co. 3,
cod. proc. pen.. per tutte le sentenze. opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteguiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridurre il compito
del giudice ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle
linee argomentative della decisione è necessariamente correlato alla esistenza dell’atto negoziale
con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nella imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod.
proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto qualora dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità. dovendo. invece, ritenersi sufficiente. in caso contrario, una motivazione consistente
nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129 cod. proc.
pen. ( ex multis (‘ass. 22/3/1999. n.752 ): nella specie il Tribunale ha pronunciato la sentenza ex
art. 444 cod.proc.pen. nel rispetto delle prescrizioni ex lege indicate, richiamando, in maniera
specifica. le acquisizioni istruttorie ( verbale di arresto e documentazione allegata ), preclusive al
riconoscimento di cause di non punibilità.

illecitamente, a fini non esclusivamente personali, sostanza stupefacente del tipo cocaina;

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.500,00.

Così deciso in Roma il 24/1/ 9 014.

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