Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1107 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1107 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHAIEB ACHRAF N. IL 19/04/1991
avverso la sentenza n. 1765/2012 TRIBUNALE di RIMINI, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 25/11/2013
Chaieb Achraf ricorre avverso la sentenza 9.7.12, emessa dal Tribunale di Rimini ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato, concesse
attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di mesi sei di reclusione ed
€200,00 di multa.
Deducce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione
elementi necessari per assolvere l’imputato non essendo affatto sufficientemente provata la prova
che abbia commesso il reato per il quale è stato condannato>.
In data 12.11.13 è pervenuta alla cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia dell’imputato,
con sottoscrizione però non autenticata.
Osserva la Corte, premessa l’invalidità dell’atto di rinuncia per non recare la sottoscrizione del
rinunciante autentica alcuna, che il ricorsOdeve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico,
in quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da
un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che
ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolar riferimento alla confessione resa
dall’imputato, dopo essere stato bloccato dai carabinieri e trovato in possesso del telefono cellulare
poco prima sottratto a Gaspari Manca.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice compiutamente valutato