Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1107 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1107 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Benjedou Khaled, nato in Algeria, l’11/3/1985;

avverso la sentenza del 18/7/2011 della Corte d’Assise d’appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi
Riello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Vittorio Di Chiara, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18 luglio 2011 la Corte d’Assise d’appello di Cagliari, quale giudice
del rinvio a seguito dell’annullamento della precedente pronunzia emessa dalla stessa
Corte, confermava la condanna di Benjedou Khaled per i reati di omicidio volontario

Data Udienza: 09/11/2012

aggravato e di rapina aggravata in danno di Batzella Albina commessi nella notte tra il
4 e il 5 ottobre 2007 in concorso con Ghiloubi Abdelmalek – a sua volta già condannato
in via definitiva per gli stessi reati -, riformando invece la decisione del giudice di
prime cure in senso favorevole all’imputato esclusivamente in merito al trattamento
sanzionatorio in conseguenza dell’applicazione della riduzione di pena – ancorchè
concessa non nella sua massima estensione edittale – per il riconoscimento delle
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

nel giudizio di rinvio potesse tenersi conto della chiamata in correità resa in danno
dell’imputato dal menzionato Ghiloubi, sulla quale era stata invece fondata in
precedenza l’affermazione di responsabilità, demandando ai giudici cagliaritani il
compito di verificare l’eventuale capacità del residuo compendio probatorio a
supportare il verdetto di colpevolezza.
1.2 All’esito del giudizio di rinvio – nel corso del quale si è proceduto d’ufficio a
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale tesa all’accertamento dell’imputabilità e
della capacità processuale dell’imputato, nonché all’approfondimento di alcuni aspetti
dei dati esteriori relativi al traffico telefonico intervenuto sulle utenze dei protagonisti
della vicenda – la Corte territoriale ha ritenuto di poter confermare tale verdetto ed ha
fondato la sua decisione essenzialmente sui seguenti elementi: a) la precipitosa fuga
dalla Sardegna dell’imputato, del suo complice e di Sara Settara che con loro
conviveva avvenuta poche ore dopo l’omicidio, nonché il successivo tentativo dei primi
due di raggiungere insieme la Svizzera; b) la testimonianza di Toumi Kamel – le cui
dichiarazioni predibattimentali sono state acquisite nel giudizio di primo grado ex art.
512 c.p.p. per la sopravvenuta irreperibilità del dichiarante – il quale ha affermato di
aver incontrato la notte dell’omicidio la Settara in una piazza di Cagliari e di essersi
intrattenuto con lei fino all’arrivo dell’imputato, il quale in precedenza l’aveva anche
contattata telefonicamente; c) l’effettiva ricezione da parte del cellulare della Settara
in orario compatibile a quello descritto dal teste di una chiamata proveniente da una
cabina telefonica ubicata in una piazza “particolarmente vicina” alla strada in cui si
trovava l’abitazione della vittima dove è stato consumato l’omicidio; d) la conseguente
falsità dell’alibi fornito dall’imputato, il quale ha sempre sostenuto di aver passato
l’intera serata in cui è stato consumato l’omicidio in casa in compagnia della Settara;
e) le dichiarazioni di quest’ultima, la quale, oltre a confermare il racconto del Toumi,
ha affermato di aver udito nei giorni successivi all’omicidio due conversazioni
intervenute tra l’imputato e il Ghiloubi nel corso delle quali quest’ultimo commentava
le modalità con cui era stata legata la Batzella; f) le risultanze delle intercettazioni
telefoniche condotte sulle utenze della Settara, del Ghiloubi e di alcuni loro amici con
cui nel corso della fuga sono rimasti in contatto; g) le deposizioni di Braham Saber e
Moudjede Nabil i quali hanno confermato di aver avuto notizia dell’accaduto nel corso

1.1 Nell’annullare la precedente sentenza di condanna questa Corte aveva escluso che

di una conversazione telefonica con la Settara (fidanzata del secondo) il giorno
successivo all’omicidio.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del difensore di fiducia articolando
dieci motivi.
2.1 Con il primo motivo si deducono carenze motivazionali della sentenza impugnata in
conseguenza dell’omessa valutazione della relazione del consulente tecnico della difesa

dell’omicidio e nei giorni seguenti sulle utenze del Ghiloubi e della Settara.
2.2 Con il secondo motivo viene denunziato il travisamento delle prove acquisite a
riscontro delle dichiarazioni di Toumi Kamel e in particolare dirette a confermare il
fatto da lui riferito di aver cercato inutilmente di contattare telefonicamente il Ghiloubi
mentre si trovava in compagnia della Settara, rilevandosi in proposito come la
deposizione dibattimentale del perito incaricato di analizzare i tabulati dell’utenza
cellulare del suddetto Ghiloubi avrebbe circoscritto – contrariamente a quanto ritenuto
dalla Corte territoriale – l’eventualità della mancata registrazione dei tentativi di
chiamata alle sole utenze operate da un gestore telefonico diverso da quello utilizzato
dallo stesso Ghiloubi. Non di meno i giudici d’appello avrebbero altresì travisato le
dichiarazioni rese dalla Settara, la quale non si sarebbe limitata ad affermare che il
Toumi non possedeva un cellulare, ma avrebbe altresì negato che egli nella notte del
delitto avesse effettuato qualsiasi telefonata. Travisamenti che secondo il ricorrente si
rifletterebbero sulla tenuta logica dell’impianto motivazionale della sentenza, giacché
l’accertamento della falsità della dichiarazione del teste ne comprometterebbe
l’attendibilità complessiva e dunque farebbe venire meno uno degli elementi essenziali
del ragionamento probatorio seguito dalla Corte cagliaritana.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce violazione dell’art. 526-bis c.p.p. e vizi
motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle
dichiarazioni di Toumi Kamel in assenza della disposizione di nuove ricerche del
medesimo, pur ritualmente richieste ai sensi dell’art. 603 c.p.p. e illegittimamente
omesse dalla Corte territoriale.
2.4 Con il quarto motivo vengono dedotti ulteriori vizi motivazionali della sentenza
impugnata in merito alla ritenuta credibilità del teste Toumi Kamel, le cui dichiarazioni
hanno costituito uno dei cardini del ragionamento probatorio adottato dalla Corte
territoriale. In particolare il ricorrente rileva come i giudici d’appello abbiano
erroneamente ritenuto che l’individuazione del teste come persona informata sui fatti
sia avvenuta esclusivamente in ragione di quanto dichiarato nel suo interrogatorio
dall’imputato, giacchè nella delega formulata il giorno dopo dal pubblico ministero e
finalizzata al suo reperimento già si faceva menzione di circostanze mai riferite dal
Benjedou, apparendo così evidente che il Toumi fosse stato in precedenza additato agli

che ha proceduto all’analisi dei dati esteriori del traffico telefonico intervenuto la sera

Inquirenti da fonte confidenziale mai emersa nel corso del dibattimento, ma la cui
esistenza avrebbe dovuto insinuare dubbi sulla genuninità e spontaneità delle sue
dichiarazioni. Non di meno la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto – sebbene
sollecitata in tal senso attraverso i motivi d’appello – della deposizione del teste Habib
– che per conto degli inquirenti avrebbe sostanzialmente condotto una sorta d’indagine
esplorativa all’interno della comunità nordafricana di Cagliari – il quale aveva invece
riferito che il Toumi gli confidò di aver visto l’imputato, il suo complice e la Settara in

rivelate successivamente al pubblico ministero dallo stesso Toumi. Infine ulteriori indici
dell’inattendibilità del teste trascurati nella motivazione della sentenza sarebbero
ricavabili dalla condanna subita dallo stesso soltanto un mese prima della sua
audizione per violazione della normativa sull’immigrazione e per aver reso false
dichiarazioni sulla sua identità personale, nonché dal fatto che prima della sua
audizione egli era rimasto a stretto contatto con la Settara, la quale ebbe a mutare
solo successivamente in senso convergente a quelle rese dal teste le sue primigenie
dichiarazioni, nelle quali non era fatta menzione di alcun incontro con il medesimo la
sera dell’omicidio.
2.5 Con il quinto motivo vengono invece denunziati vizi motivazionali della sentenza in
merito alla ritenuta attendibilità della stessa Settara, osservandosi in proposito innanzi
tutto come la Corte territoriale abbia escluso in maniera frettolosa e contraddittoria la
sua partecipazione al delitto sulla base dell’accertamento negativo dell’invio di un sms
dal suo telefono a quello del Ghiloubi con cui, secondo le dichiarazioni di quest’ultimo,
avrebbe dovuto avvertirlo dell’arrivo della vittima. In tal modo i giudici del merito
avrebbero utilizzato un criterio di giudizio clamorosamente diverso da quello impiegato
per ritenere ininfluente il mancato riscontro della chiamata che il Toumi ha affermato
di aver effettuato sempre al Ghiloubi. Non solo, gli esiti dell’originaria istruttoria
dibattimentale hanno dimostrato come la Settara – che ha invece sempre negato la
circostanza – avesse in uso anche un’utenza ulteriore rispetto a quella periziata e che
dunque non può escludersi – come invece sostanzialmente affermato nella sentenza che questa sia stata invece impiegata per spedire il messaggio di cui si è detto, tanto
più che proprio la stessa sentenza rileva come l’utenza “ufficiale” della giovane sia
rimasta inutilizzata dal 30 settembre 2007 fino alla sera successiva all’omicidio.
Ulteriori sintomi dell’intrinseca inattendibilità della teste emergerebbero poi dal fatto
che, mentre la Corte territoriale ha ritenuto acclarato che la stessa notte dell’omicidio
la medesima ne abbia avuto conoscenza, ella avrebbe sostanzialmente affermato di
aver appreso cosa avevano commesso i suoi amici solo al momento in cui, il
pomeriggio successivo, ebbe ad intercettare clandestinamente una loro conversazione
sul tema. Il che ovviamente si rifletterebbe sulla tenuta logica della motivazione del
provvedimento impugnato, che contraddittoriamente si fonda su entrambe le

ora antecedente all’omicidio nei pressi della moschea, ma non le ulteriori circostanze

circostanze. E parimenti comprometterebbe la logicità dell’apparato giustificativo della
sentenza l’artificioso spostamento operato dai giudici d’appello della comunicazione
telefonica dell’accaduto al fidanzato ristretto nel centro di identificazione di Bari dal
pomeriggio alla serata del 5 ottobre 2007, sulla base di un’analisi dei tabulati telefonici
condotta ancora una volta con metro incostante e contraddittorio o la apodittica
svalutazione del rapporto sentimentale intrattenuto dalla Settara con il Gheloubi e del
significato della trasferta compiuta dai due a Catania. Non meno illogiche o carenti

aggiustamenti effettuati dalla Settara nelle sue diverse deposizioni in merito ai suoi
movimenti la sera dell’omicidio, sintomatici invece del suo tentativo di occultare il suo
coinvolgimento nel delitto.
2.6 Con il sesto motivo viene contestata la tenuta logica degli ulteriori argomenti posti
dalla Corte territoriale a fondamento del giudizio di colpevolezza dell’imputato. In tal
senso il ricorrente evidenzia l’apoditticità della valutazione compiuta in sentenza in
merito all’allontanamento del Benjedou dalla Sardegna e al tentativo di espatriare in
Svizzera al seguito del Ghiloubi, trascurando tra l’altro di considerare che a tale
tentativo avevano partecipato anche altri soggetti. Quanto all’affermata falsità dell’alibi
fornito dall’imputato viene invece ribadita l’inattendibilità delle dichiarazioni della
Settara. Con riguardo invece alle altre presunte menzogne addebitate al Benjedou, il
ricorso sottolinea come i giudici d’appello abbiano omesso di considerare come nel
corso dell’istruttoria dibattimentale i testi che avevano affermato di averlo visto in più
di un’occasione a casa della vittima siano stati smentiti, nel mentre meramente
congetturale sarebbe identificare l’imputato con l’autore delle chiamate effettuate da
una cabina telefonica verso l’utenza della Settara la notte dell’omicidio solo perché di
tutti i protagonisti della vicenda era l’unico privo di un cellulare, trascurando di
valutare la singolare coincidenza per cui proprio quella notte il Ghiloubi non aveva
utilizzato il suo cellulare. Parimenti viziate sul piano logico sarebbero poi le
considerazioni svolte dai giudici d’appello in relazione al contenuto delle intercettazioni
telefoniche valorizzate ai fini della decisione, in quanto effettuate sulla base
dell’erroneo presupposto che i protagonisti delle conversazioni non fossero a
conoscenza della progressione delle indagini e senza ponderare la valenza inquinante
del fatto che gli stessi invece erano ben consapevoli di essere oggetto di captazione.
Non di meno oggetto di un vero e proprio travisamento sarebbe poi il significato
dell’intercettazione effettuata ai danni del Ghiloubi, il quale avrebbe sostanzialmente
escluso nel frangente il coinvolgimento nel delitto non solo della Settara, ma altresì di
sé stesso e dell’odierno imputato. Infine illogiche sarebbero le considerazioni svolte in
sentenza in merito alla necessità per il Ghiloubi di avere un complice in quanto
consapevole che la vittima fosse a conoscenza dei pregressi furti perpetrati ai suoi
danni dal medesimo, in quanto contrastanti con la deposizione della teste Chessa, la

sarebbero poi le spiegazioni fornite dalla sentenza per giustificare i progressivi

quale aveva invece evidenziato come la Batzella ostentasse cordialità nei confronti del
suo futuro assassino perché voleva attirarlo in un tranello per poterlo “incastrare”,
circostanza da cui si sarebbe dovuto inferire, invece, come lo stesso Ghiloubi in realtà
non potesse aver maturato alcun timore sulla “pericolosità” della donna, tanto più che
non era stato privato – come ricordato dalla stessa Chessa – del possesso delle chiavi
della casa della medesima.
2.7 Con il settimo motivo ulteriori rilievi sulla tenuta logica della motivazione della

di due autori, osservandosi in proposito come meramente congetturali sarebbero le
riflessioni operate in proposito dalla Corte territoriale basandosi sulle modalità con cui
la vittima era stata legata, in realtà compatibili anche con l’azione di un solo agente
atteso che è stato accertato come l’operazione sia stata eseguita solo dopo che la
donna era svenuta.
2.8 Con l’ottavo motivo si deduce l’omessa considerazione da parte della Corte
territoriale della deposizione di Habib Ben Yahaia in ordine alla asserita confessione
resa dal Ghiloubi a tale Saber nel corso della quale avrebbe ammesso di aver agito da
solo e di quella della già menzionata teste Chessa in ordine all’indicazione del movente
dell’omicidio, sebbene la valutazione di tali prove fosse stata oggetto di rilievo nei
motivi d’appello.
2.9 Con il nono motivo si lamenta la violazione dell’art. 192 c.p.p. per essere stata
riconosciuta la colpevolezza dell’imputato in assenza di prove dirette della sua
responsabilità ed attraverso invece la valorizzazione di indizi privi dei requisiti di legge.
2.10 Con il decimo ed ultimo motivo, infine, viene eccepita l’erronea applicazione
dell’art. 114 c.p. e vizi motivazionali del provvedimento impugnato in relazione al
mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione e alla mancata
applicazione della riduzione di pena prevista per le attenuanti generiche nella sua
massima estensione.

3. Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale di Napoli e pervenuta a
questa Corte il 31 ottobre 2012 il ricorrente, asseritamente rilevando carenze nella
trasmissione degli atti da parte della Corte d’Assise d’appello di Cagliari provvedeva
all’allegazione di alcuni degli atti menzionati nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Pregiudiziale appare la trattazione del terzo motivo di ricorso, ad oggetto
un’eccezione processuale che, qualora ritenuta fondata, avrebbe carattere assorbente
di tutti gli altri motivi proposti dal ricorrente.

sentenza vengono sollevati in merito alla necessaria consumazione del delitto da parte

1.1 In proposito va evidenziato che la legittimità dell’acquisizione ai sensi dell’art. 512
c.p.p. delle dichiarazioni predibattimentali era già stata riconosciuta da questa Corte in
occasione dell’annullamento della precedente pronunzia d’appello. Come
correttamente osservato dal ricorrente ciò non ha peraltro comportato l’automatica
possibilità di fondare la prova di colpevolezza esclusivamente su tali dichiarazioni,
atteso che, ai sensi dell’art. 526 comma 1-bis c.p.p., era necessario che le stesse
convergessero in tal senso con altri elementi, nell’ottica di una interpretazione della

ConvenzioneEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo. E sul punto la
Corte territoriale ha dato prova di aver ben chiari i rapporti tra la regola di acquisizione
e quella di valutazione della prova assunta senza contraddittorio perché divenuta
irripetibile, facendo buon governo dei principi affermati in proposito dalla
giurisprudenza di legittimità e da quella sovranazionale.
1.2 Nell’ottica accolta, l’art. 512 c.p.p. attiene dunque al primo segmento del
meccanismo processuale che può condurre all’utilizzazione delle dichiarazioni assunte
unilateralmente dal Pubblico ministero, in deroga al principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La natura di eccezione del meccanismo acquisitivo in esame
rispetto a detto principio costituzionale e la sua destinazione alla utilizzazione della
prova ai fini della decisione, impongono di conseguenza di ritenere – come già
affermato da questa Corte – che se le condizioni previste dall’art. 512 c.p.p. devono
esistere al momento della lettura, le stesse debbono permanere sino al momento in
cui un giudice di merito ritenga di dovere far uso delle prove dichiarative assunte fuori
del contraddittorio, ai sensi dell’art. 526 c.p.p.. Non può ammettersi infatti che il
diritto dell’imputato alla assunzione della prova in contraddittorio ed a porre domande
al teste s’esaurisca con il dibattimento di primo grado se l’oggettiva impossibilità di
ripetere l’atto a lui non addebitabile sia, per qualsivoglia motivo, venuta meno.
In una situazione di questo genere, quando la prova torna ad essere acquisibile in
appello e la possibilità di assumerla sia oggetto di specifica deduzione e richiesta
difensiva, la necessità della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale discende
pertanto dalla incondizionata ampiezza dei principi fissati nell’art. 111 Cost., comma 4
e dalla natura di eccezione, non estensibile oltre i limiti posti dalle ragioni che la
giustificano, della deroga costituita dalla impossibilità oggettiva. Non di meno, poiché
sono oggetto di prova, a mente dell’art. 187 c.p.p., comma 2, anche i fatti dai quali
dipende l’applicazione delle norme processuali, la parte ha diritto ad ottenere la
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale al fine di dimostrare che il dichiarante è
nuovamente reperibile se la prova di tale fatto è sopravvenuta o scoperta dopo il
giudizio di primo grado.
1.3 Va pertanto ribadito il principio per cui deve essere disposta la rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello a fronte della richiesta difensiva

disposizione citata ossequiosa al dettato dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6

diretta, adducendo che sia venuta meno la condizione di irreperibilità, all’esame del
soggetto le cui dichiarazioni predibattimentali sono state acquisite per sopravvenuta
impossibilità di ripetizione (Sez. 1, n. 44158 del 23 settembre 2009, Marinkovic e
altro, Rv. 245557).
Nel caso di specie peraltro il principio in questione non può trovare applicazione,
atteso che nel giudizio d’appello il ricorrente non ha in alcun modo allegato – o invero
anche solo prospettato – circostanze in grado di far ritenere che il Toumi fosse

meramente esplorativa ispirata all’astratta possibilità di reperirlo, correttamente non
presa in considerazione dalla Corte territoriale che, nel rigettare l’istanza di
integrazione dell’istruttoria dibattimentale, non era peraltro gravata da particolari
oneri motivazionali (Sez. 3 n. 24294 del 7 aprile 2010, rv 247872; Sez. 6 n.
5782/07 del 18 dicembre 2006, Gagliano, rv 236064) e che non è caduta in
contraddizione – come invece sostenuto dallo stesso ricorrente – nel disporre
accertamenti a riscontro delle dichiarazioni del teste, atteso che, proprio in ragione
della mancanza di elementi che consentissero di ritenerlo nuovamente reperibile, ha
coerentemente completato l’indagine necessaria a costituire i presupposti di
operatività della regola posta dall’art. 526 c.p.p. dopo che con l’annullamento disposto
dal giudice di legittimità era venuta meno una delle principali prove d’accusa utilizzate
nel giudizio di primo grado.
Il terzo motivo di ricorso deve dunque ritenersi infondato.

2. Venendo agli altri motivi di ricorso deve rilevarsi che il primo è infondato. Infatti se
è vero che la sentenza non menziona gli esiti della consulenza tecnica della difesa
(allegata al ricorso attraverso la memoria del 31 ottobre 2012), non risulta che gli
stessi fossero in contrasto con quanto riferito dal perito d’ufficio, atteso che
quest’ultimo si è semplicemente limitato ad affermare che secondo la sua esperienza
almeno un gestore telefonico in alcuni casi ha dato prova di non provvedere alla
registrazione dei dati relativi al traffico non commerciale, mentre il consulente ha
concluso nel senso che la rilevazione di tale traffico sarebbe inevitabile in quanto
normativamente imposta. All’evidenza, dunque, le due dichiarazioni hanno oggetto
differente, non fondandosi in particolare quella del consulente sull’effettiva concreta
verifica dell’ottemperanza da parte dei gestori telefonici degli obblighi cui sono
sottoposti, ma risolvendosi invece nella mera presunzione dell’adempimento da parte
di questi ultimi ai suddetti obblighi.
In tal senso i giudici d’appello non hanno dunque compiuto una “scelta” tra opposte
tesi scientifiche senza rendere in proposito doverosa motivazione sulle ragioni che
l’hanno sostenuta, ma nel valorizzare le dichiarazioni del perito hanno implicitamente
(e legittimamente) ritenuto non rilevante il responso del consulente di parte.

nuovamente reperibile, limitandosi in sostanza a richiedere una inammissibile indagine

3. Il secondo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente avendo
entrambi ad oggetto la tenuta logica della motivazione in merito alla ritenuta
attendibilità delle dichiarazioni rese da Toumi Kamel.
In proposito il ricorrente eccepisce il travisamento del compendio probatorio relativo
alla presunta chiamata effettuata dal teste verso l’utenza del Ghiloubi la notte
dell’omicidio e contesta l’omessa considerazione di ulteriori elementi di prova
asseritamente idonei a contrastare la sua attendibilità.

all’art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p., il vizio di motivazione rilevante può risultare, oltre
che dal testo del provvedimento impugnato, anche “da altri atti del processo”, purché
siano “specificamente indicati nei motivi di gravame”. Ciò comporta, in altre parole,
che all’illogicità intrinseca della motivazione (cui è equiparabile la contraddittorietà
logica tra argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità
testuale, si è affiancata la contraddittorietà tra la motivazione e l’atto a contenuto
probatorio.
L’informazione “travisata” (la sua esistenza – inesistenza) o non considerata deve,
peraltro, essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione,
che l'”atto del processo” sia, come già ricordato, “specificamente indicato nei motivi di
gravame”.
Sul ricorrente, dunque, grava, oltre all’onere di formulare motivi di impugnazione
specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far
valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati,
avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle
forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione. Ed in tal senso
qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha in
particolare l’onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad
estrapolarne alcuni brani, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità
di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di
valutare l’effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi,
rv 241023).
3.2 Non si può ritenere che nel caso di specie il ricorrente si sia attenuto agli illustrati
principi.
Quanto al travisamento delle conclusioni del perito sul significato dei tabulati telefonici
è appena il caso di evidenziare come il ricorso si limiti in maniera generica ed
apodittica ad affermarne la decisività senza effettivamente dimostrarla e senza
considerare che la presunta telefonata attraverso cui il Toumi avrebbe constatato che
l’utenza del Ghiloubi non era – come effettivamente accertato anche dal consulente
della difesa – attiva la sera dell’omicidio è solo uno degli elementi su cui la Corte

3.1 In proposito va innanzi tutto ricordato che ai sensi delle modifiche apportate

territoriale ha fondato il giudizio di attendibilità del racconto del teste ed all’evidenza
nemmeno il più importante, atteso che tale racconto ha trovato il suo più rilevante
riscontro nelle convergenti dichiarazioni della Settara e nella verifica che questa,
mentre erano in compagnia, aveva effettivamente ricevuto una telefonata. E tali
considerazioni valgono anche con riguardo al lamentato travisamento della
dichiarazioni che la stessa Settara avrebbe reso con riguardo a tale telefonata,
dichiarazioni peraltro non compiutamente allegate al ricorso in violazione agli obblighi

In proposito va peraltro ulteriormente chiarito come l’eventuale travisamento
attribuibile alla Corte territoriale (e cioè l’aver ritenuto che la presunta telefonata
poteva non essere stata registrata nei tabulati relativi all’utenza del Ghiloubi
nonostante quest’ultima fosse gestita da operatore diverso da quello che il perito
aveva affermato comportarsi talvolta in tale maniera) non comporta automaticamente
che la stessa abbia valutato il Toumi attendibile pur in presenza della prova che egli
invece sul punto avesse mentito. Come già evidenziato, né dalla deposizione del
perito, né dalla consulenza di parte emerge infatti una tale prova, così come non
emerge quella di segno contrario che si addebita ai giudici d’appello di aver
indebitamente ricavato.
3.3 Ancor più generiche appaiono poi le illazioni avanzate dal ricorrente sulla genesi
della testimonianza del Toumi, atteso che non si comprende per quale motivo, anche
qualora la sua esistenza fosse stata segnalata agli inquirenti da parte di un confidente,
ciò dovrebbe automaticamente allungare delle ombre sulla genuinità delle sue
dichiarazioni. Il fatto poi che egli fosse stato da poco tempo condannato per la
violazione della disciplina dell’immigrazione ed il connesso reato di false generalità è
del tutto inconferente e privo di qualsiasi attitudine ad interferire con la logicità della
motivazione resa dai giudici d’appello. Infine meramente congetturali – in quanto
destituite di una qualsiasi base obiettiva, oltre che prive del necessario e specifico
riferimento ad atti processuali – risultano le ulteriori illazioni avanzate dal ricorrente su
un presunto inquinamento della prova conseguente al fatto che il Toumi e la Settara,
prima di rendere le rispettive deposizioni, abbiano soggiornato entrambe nel
capoluogo sardo.
In definitiva i motivi in esame devono ritenersi inammissibili.

4. Sorte non migliore deve riservarsi al quinto motivo di ricorso che si risolve
nell’inammissibile tentativo di sollecitare nel giudizio di legittimità una rivisitazione del
merito della decisione assunta dalla Corte territoriale attraverso la proposizione di una
lettura alternativa delle risultanze processuali.
I giudici d’appello hanno infatti fornito adeguata e logica motivazione sulle ragioni per
cui hanno ritenuto attendibile la Settara ancorchè la stessa abbia mutato nel tempo il

di specificità gravanti sul ricorrente e di cui si è detto.

suo racconto ed abbia errato nel ricostruire l’orario in cui effettuò la telefonata con cui
comunicò al fidanzato l’accaduto. Ed in proposito non è ultroneo ricordare che in tema
di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile
ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a
verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento, verifica che, come detto, nel caso di

Quanto invece alle doglianze avanzate sull’esclusione della giovane dal novero dei
potenziali autori del delitto, deve rilevarsi che alcun difetto è riscontrabile nell’apparato
giustificativo della sentenza, il quale si fonda sulla incontrovertibile circostanza
(ammessa perfino dal consulente della difesa, per come emerge dalla relazione del
medesimo che la Corte ha dovuto esaminare per decidere sul primo motivo di ricorso)
per cui sull’utenza del Ghiloubi la sera dell’omicidio non era pervenuto alcun sms,
rimanendo così irrilevante da quale utenza lo stesso sarebbe in ipotesi stato spedito.
La circostanza è ben evidenziata nel corpo della motivazione della sentenza
impugnata, dovendosi dunque ritenere che la Corte territoriale abbia implicitamente (e
come detto del tutto logicamente) ritenuto irrilevante il fatto che non si sia proceduto
ad ulteriori accertamenti anche sui tabulati relativi all’altra utenza di cui la Settara
avrebbe in passato fatto uso.

5. Inammissibili sono anche il sesto ed il settimo motivo di ricorso, con il quale ancora
una volta vengono sostanzialmente dedotte questioni di merito, sollecitando una
rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del
materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con
motivazione coerente ai dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. Così è in
particolare per le risultanze delle intercettazioni, delle quali il ricorrente propone una
mera lettura alternativa, peraltro avulsa dal contesto indiziario complessivo in cui tali
conversazioni sono state valutate.
Ed infatti, più in ‘generale, le doglianze avanzate dal ricorrente risentono di un
approccio frazionato ed atomistico agli indizi, valutati invece correttamente dalla Corte
territoriale anche in ragione della loro complessiva forza persuasiva e della attitudine
della loro convergenza a dissipare i dubbi sulla ragionevolezza di eventuali
ricostruzioni alternative dei fatti e del loro significato.
E’ dunque alla luce di tali principi che deve essere soppesata la valorizzazione da parte
dei giudici d’appello del complesso delle evidenze oggetto delle censure del ricorrente.
E in tal senso, come detto, l’apparato giustificativo della sentenza non appare viziato
da manifesta illogicità, nemmeno con riguardo al significato del tentativo di espatrio
verso la Svizzera sul quale il ricorrente si è particolarmente soffermato anche nella

specie non può che essere positiva.

discussione orale. Infatti tale elemento è stato logicamente valutato nella sua sinergia
con la precipitosa fuga dalla Sardegna, a sua volta seguita di poche ore alla
consumazione del delitto, nel mentre non si comprende perché la carica indiziaria di
questa catena di eventi dovrebbe essere compromessa dal fatto che al fallito tentativo
si siano aggiunti anche altri soggetti, giacché la circostanza non fa venir meno il
significato attribuito allo stretto vincolo instauratosi tra il Ghiloubi e l’imputato anche in
ragione del fatto che il primo, dopo aver raggiunto il continente, aveva per l’appunto

aveva lasciato l’isola con loro.
Quanto poi ai ripetuti travisamenti denunziati dal ricorrente valgono le considerazioni
svolte in precedenza, giacché il ricorso si limita ad evocare presunte prove non
specificamente indicate e compiutamente allegate al medesimo. E ad analoga
conclusione deve pervenirsi in merito alle lamentele prospettate con l’ottavo motivo,
che deve dunque ritenersi parimenti inammissibile.

6. Il nono motivo è a dir poco generico, giacché con esso si afferma in maniera del
tutto apodittica che gli indizi posti a fondamento del giudizio di responsabilità
dell’imputato non corrisponderebbero ai canoni fissati nell’art. 192 c.p.p., così come il
decimo ed ultimo motivo, atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato
sull’insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. e sui criteri adottati nella
dosimetria della pena, né in proposito il ricorrente ha saputo identificare elementi di
segno contrario a quelli valorizzati dai giudici d’appello per giustificare la propria
decisione sui punti indicati.

7. In definitiva, dunque, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9/11/20

deciso di condividere la sorte con il Benjedou e non anche con la Settara, che pure

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