Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11069 del 24/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11069 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SABA GIUSEPPINA N. IL 11/04/1966
avverso la sentenza n. 8/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 24/01/2014
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza emessa il 16/05/2012,
dichiarava inammissibile per carenza di motivi specifici – in relazione alla mancata
concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità – l’Appello proposto da
Giuseppina Saba avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Cagliari, in data
agli artt. 73, comma 1, e 80 lett. b) d.P.R. 309/1990 (n’ 3 e 4 del comma 1 dell’art.
112 cod. pen.; il tutto come contestato in atti) e condannata alla pena di anni tre
di reclusione ed C 14.000,00 di multa.
2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione
alla declaratoria di inammissibilità.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché non correlate in modo
giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
Sono comunque infondate, poichè la Corte Territoriale ha congruamente motivato
sul punto oggetto di impugnazione (vedi sentenza 2° grado pag. 7 – 8).
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Giuseppina
Saba con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014
Il Componente estensore
Il Presidente
19/01/2007; con la quale la Saba veniva riconosciuta colpevole del reato di cui