Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11066 del 24/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11066 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STEFANO DONATO N. IL 20/05/1948
MANGIA SALVATORA N. IL 08/07/1949
avverso la sentenza n. 287/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
31/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

4

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa il 31/05/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, in data 18/10/2011, appellata da
Stefano Donato e Salvatore, Mangia, imputati del reato di cui all’art. 44 lett. b)
d.P.R. 380/2001 (come contestato in atti) e condannati alla pena di mesi uno di
arresto ed C 8.000,00 di ammenda; pena sospesa.

violazione di legge, ex art. 606 lett. b) cod. pen. in relazione alla sussistenza della
responsabilità penale degli imputati ed alla mancata sospensione del procedimento
penale in attesa della definizione della richiesta di sanatoria.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate. La Corte
Territoriale ha congruamente motivato sui punti oggetto di impugnazione
mediante valutazioni di merito, immuni da errori di diritto (vedi sentenza 2° grado
pagg. 3 – 5).

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Stefano
Donato e Salvatork Mangia, con condanna degli stessi al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
e..144twywo
spese processuali eTdella somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014
Il Componente estensore

Il Presidente

2. Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA