Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11065 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11065 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONFIGLIO ANGELO N. IL 29/01/1964
\ kl 10f‘tflt ,Br49) Petto LI cdrig
avverso la sentenza n. 15018/2011 TRIB SEZ.DIST. di MILAZZO, del
11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/01/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA nella camera di consiglio del 24\1\2014

Ritenuto:
— che il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto — Sezione di Milazzo con sentenza dell’ l 1/12/2012
ha affermato la penale responsabilità di BONFIGLIO Angelo in ordine al reato di cui agli artt. 93,
94 e 95 d.P.R. 380\01 (acc. in pace di mela, il 6/8/2008 ed il 28/7/2008);
— che avverso detta sentenza ha proposto “appello – (qualificato come ricorso per cassazione, ai
sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.p.) l’imputato. denunziando l’insussistenza dell’elemento
soggettivo del reato, l’eccessività della pena e la maturazione della prescrizione, nonché chiedendo
la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e la concessione di quello della
non menzione;
— che l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568. comma 5. cod. proc.
pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico
trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo
le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione
correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma
stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. I n. 2846. 9 luglio
1999. V. anche ex pl. Sez. III n. 26905, 16 giugno 2004; Sez. IV n. 5291, 10 febbraio 2004);
— che, con riferimento alla prima doglianza, deve conseguentemente rilevarsi come l’imputato
faccia ripetuto riferimento ad atti e documenti l’accesso ai quali è precluso a questo giudici di
legittimità. In ogni caso risulta che il giudice del merito ha ampiamente motivato in ordine alla
sussistenza della colpa, ponendo in evidenza la circostanza relativa alla mancata osservanza
dell’obbligo di informazione da parte dell’interessato circa la disciplina in materia urbanistica,
dimostrata dal tenore stesso delle sue dichiarazioni;
— che. all’atto della pronuncia della sentenza il termine massimo quinquennale di prescrizione,
avuto riguardo alla data di consumazione del reato indicata nell’imputazione, non risultava spirato
— che il giudice, nel quantificare la pena. opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004);
— che, per ciò che concerne la sospensione condizionale della pena, il ricorrente non ha specificato
minimamente le ragioni per le quali egli ne richiede ora la revoca;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, poiché la inammissibilità non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, non può tenersi conto di eventuali cause
di estinzione del reato intervenute successivamente alla pronuncia della decisione impugnata;
— che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere
che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue
l’onere delle spese del procedimento. nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata. di euro 1.000,00

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