Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11064 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11064 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SYLLA DJILI/N. IL 20/02/1989
DIONO FELIPE N. IL 01/01/1988
avverso la sentenza n. 5856/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 12/03/2013, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, in data 25/09/2012 appellata da Sylla Djilly e Diono Felipe, imputati del reato di cui all’art. 73, commi
1 e 1 bis, d.P.R. 309/1990 (come contestato in atti) e condannati alla pena di anni
due di reclusione ed C 2.000,00 di multa – riduceva la pena ad anni uno, mesi sei

2. Entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. pen. in
relazione al trattamento sanzionatorio.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e comunque infondate. La
Corte Territoriale ha congruamente motivato sul trattamento sanzionatorio,
mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto (vedi sentenza 2° grado
pagg. 2 – 3).

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Sylla Djilly e
Diono Felipe, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
(kteix.cons,

spese processuali e della somma di C 1.000,00vin favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014
Il Componente estensore

Il Presidente

di reclusione ed C 2.000,00 di multa ciascuno.

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