Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1106 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1106 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUFFRIDA ANGELO N. IL 25/03/1969
CALA’ PITTIGNANO ANNA N. IL 31/01/1972
GIUFFRIDA STEFANO N. IL 11/01/1972
avverso la sentenza n. 3088/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 25/11/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha

sostanzialmente confermato, rimodulando soltanto la pena, la sentenza di prime
cure che aveva condannato Calà Pittignano Anna, Giuffrida Angelo e Giuffrida

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti
gli imputati, a mezzo del proprio comune difensore, denunciando una illogicità
della motivazione e una violazione di legge con particolare riferimento
all’affermazione della penale responsabilità basata soprattutto sulle dichiarazioni
della parte offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito che ha riscontrato le
suddette dichiarazioni con la prodotta certificazione medica e la deposizione del
teste Scuto e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di
questa Corte in tema;
– il giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di
legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall’articolo 192, comma
terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata
da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461);

1

Stefano per il reato di lesioni personali in danno di Palermo Rosario;

che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. T. M.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2013.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al

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