Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11059 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11059 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARRONE GIUSEPPE N. IL 19/03/1966
avverso la sentenza n. 997/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 05/06/2013 decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, in data 27/11/2012, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in data 08/02/2001,

d.P.R. 309/1990 (limitatamente all’episodio commesso in data 19-20/03/1994)rideterminava la pena in anni tre, mesi due, gg. dodici di reclusione ed C 16.000,00
di multa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, eccependo la prescrizione
del reato commesso nell’anno 1994.

3. L’eccezione di prescrizione è manifestamente infondata poiché
l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato è divenuta irrevocabile a
seguito della sentenza della Corte di Cassazione, in data 27/11/2012, che
annullava la sentenza della Corte di Appello di Palermo, in data 19/03/2010
limitatamente al trattamento sanzionatorio; il tutto ai sensi dell’art. 624, comma
1, cod. proc. pen.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Giuseppe
Marrone con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014
Il Componente estensore

Il Presidente

appellata da Giuseppe Marrone, imputato del reato di cui all’art. 73, commi 1 e 6,

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