Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11058 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11058 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABRUGIA TIZIANA N. IL 04/03/1958
avverso la sentenza n. 2941/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 21/05/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Velletri, in data 28/09/2010, appellata da
Tiziana Abrugia, imputata del reato di cui all’art. 3 n. 8 L. 75/1958 [come
contestato in atti] e condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla utilizzazione, ex art.
512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dalla persona offesa resasi irreperibile
3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate. La Corte Territoriale ha
congruamente motivato sul punto oggetto di impugnazione, mediante valutazioni
di merito conformi ai parametri di cui all’art. 512 cod. proc. pen. L’accertamento
della responsabilità penale dell’imputata si fondava peraltro non solo sulle
dichiarazioni della parte offesa, ma anche su riscontri obiettivi acquisiti nel corso
delle indagini investigative svolte dalla PG, il tutto come indicato in atti (vedi
sentenza 2° grado pagg. 2 – 3).
3.1. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato maturato il 05/10/2013, epoca successiva alla
sentenza di 2° grado, emessa il 21/05/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez.
U. n. 23428 del 02/06/2005]

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Tiziana Abrugia
con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014
Il Componente estensore

Il Presidente

ed C 300,00 di multa; pena sospesa.

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